Fanghi da depurazione, valori limite inquinanti non alleggeribili da Regioni
Acque (Giurisprudenza)
Le Regioni non hanno alcun potere di riparametrare in aumento i valori soglia per le sostanze inquinanti previsti dal Dlgs 152/2006 ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione.
È quanto ha affermato il Consiglio di Stato (sentenza 5920/2019) nel riformare la sentenza 1078/2018 con la quale il Tar della Toscana, ritenendo "sproporzionata" ed "irrazionale" l'applicazione pura e semplice ai fanghi delle concentrazioni soglia di contaminazione (Csc) per i terreni stabilite dal "Codice ambientale", aveva aperto alla riparametrazione in aumento di tali valori da parte delle amministrazioni regionali, sulla base delle proprie competenze tecnico-discrezionali.
Secondo il CdS, che preliminarmente ribadisce il filone giurisprudenziale secondo il quale la espressa classificazione dei fanghi come rifiuti implica, oltre al necessario rispetto dei valori limite ex Dlgs 99/1992 (Utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura), anche la contemporanea applicazione della disciplina in materia di rifiuti, è escluso che tale potere regionale di "adattamento" possa essere ricondotto all'articolo 6 del Dlgs 99/1992.
La norma in questione, precisa il Giudice, affida alle Regioni il compito di stabilire "ulteriori" limiti "e, quindi, semmai più restrittivi", senza alcuno spiraglio per l'introduzione di previsioni regionali meno stringenti della disciplina nazionale, la quale, in un ambito come quello della tutela dell'ambiente riservato all'esclusiva competenza legislativa statale, deve necessariamente essere uniforme.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura - Attuazione della direttiva 86/278/Cee
Acque - Rifiuti - Trattamento fanghi di depurazione - Autorizzazione unica ambientale - Articolo 4, Dpr 59/2013 - Autorizzazione allo spandimento in agricoltura - Disciplina applicabile - Articolo 9, Dlgs 92/1999 - Rispetto dei valori limite delle sostanze inquinanti - Sostanze non disciplinate dalla normativa speciale - Applicabilità dei valori di concentrazione soglia di contaminazione (Csc) del Dlgs 152/2006 - Legittimità - Sussistenza - Applicazione pura e semplice ai fanghi delle Csc stabilite per il suolo - Misura sproporzionata - Sussistenza
Acque – Trattamento - Fanghi da depurazione – Utilizzazione agronomica – Articolo 3, Dlgs 99/1992 – Valutazione dei valori complessivi delle concentrazioni di sostanze inquinanti nel suolo in funzione dell’utilizzazione dei fanghi – Articolo 184, comma 3, lettera g), Dlgs 152/2006 – Espressa classificazione dei fanghi come rifiuti – Applicabilità della disciplina propria dei rifiuti –Valori soglia di concentrazione (Csc) di cui all’allegato V alla Parte IV del Dlgs 152/2006 – Sussistenza - Potere delle Regioni di “adattare” in aumento i valori soglia – Deroga alla disciplina nazionale – Insussistenza – Necessità di una disciplina nazionale uniforme – Sussistenza - Articolo 6, n. 2, Dlgs 99/1992 – Facoltà delle Regioni di stabilire limiti maggiormente restrittivi - Sussistenza
A cura di Vincenzo Dragani
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