Pneumatici fuori uso (Pfu), chiarimenti MinAmbiente su obblighi operatori
Rifiuti (Documentazione Complementare)
Produttori e importatori degli pneumatici, obbligati a raccogliere gli Pfu nell'interesse della comunità, non possono gestire le richieste di ritiro dando priorità ai propri rivenditori.
È quanto afferma il MinAmbiente nella nota prot. 4937 del 19 marzo 2019 in cui affronta il tema degli "Obblighi del produttore e dell'importatore degli pneumatici" ai sensi del Dm 82/2011, regolamento Pfu attuativo dell'articolo 228 del Dlgs 152/2006.
Il provvedimento in questione, ricorda il MinAmbiente, prevede l'obbligo dei soggetti in questione di raccogliere e gestire annualmente quantità di Pfu almeno equivalenti alle quantità immesse sul mercato nazionale nell'anno precedente, "senza alcuna possibilità di scegliere i marchi da ritirare e quali no". Fatta salva la facoltà di organizzare la gestione degli Pfu con modalità che ne garantiscano efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, produttori e importatori sono quindi tenuti a rispondere alle richieste di raccolta degli Pfu pervenute da ogni punto di generazione.
Il Dicastero intende così arginare la pratica, messa in atto da alcuni operatori, di informare i potenziali clienti circa la possibilità di garantire il ritiro degli Pfu da uno specifico consorzio laddove acquistino pneumatici che essi stessi commercializzano, facendo così interferire, in sostanziale elusione della disciplina, le proprie strategie commerciali con l'attività di raccolta dei Pfu.
Obblighi del produttore e dell'importatore degli pneumatici - Articolo 3, Dm 82/2011
Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (Pfu) - Articolo 228 del Dlgs 152/2006
In collaborazione con Ecopneus
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941