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Parere Consiglio di Stato 4 giugno 2018, n. 1459

Schema di regolamento recante la disciplina dei tempi e delle modalità attuative dell'obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso - Sostituzione Dm 82/2011 - Parere interlocutorio

Consiglio di Stato

Parere 4 giugno 2018, n. 1459

Oggetto: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ufficio legislativo. Schema di regolamento recante la disciplina dei tempi e delle modalità attuative dell'obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli atti normativi

Adunanza di Sezione del 24 maggio 2018

Numero affare 00814/2018

 

La Sezione

Vista la nota del 27 aprile 2018, n. 0007866, con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Ufficio legislativo ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto.

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Carla Ciuffetti.

Premesso e considerato

1. L'Ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso per il prescritto parere lo schema di decreto avente ad oggetto "Regolamento recante la disciplina dei tempi e delle modalità attuative dell'obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152". Il citato articolo 228, comma 1, dispone che "al fine di garantire il perseguimento di finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando, anche tramite attività di ricerca, sviluppo e formazione, il recupero dei pneumatici fuori uso e per ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione è fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale, provvedendo anche ad attività di ricerca, sviluppo e formazione finalizzata ad ottimizzare la gestione dei pneumatici fuori uso". Per consentire ai soggetti sopra indicati di far fronte agli oneri derivanti da tale attività, l'articolo 228, comma 2, prevede che "In tutte le fasi della commercializzazione dei pneumatici è indicato in fattura il contributo a carico degli utenti finali necessario, anche in relazione alle diverse tipologie di pneumatici, per far fronte agli oneri derivanti dall'obbligo di cui al comma 1. Detto contributo, parte integrante del corrispettivo di vendita, è assoggettato ad Iva ed è riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto. Il produttore o l'importatore applicano il rispettivo contributo vigente alla data della immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio. Il contributo rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico con l'obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo pagato all'atto dell'acquisto dello stesso". Al fine dell'attuazione di tali prescrizioni, lo stesso articolo 228, comma 2, prevede che "Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi nel termine di giorni centoventi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono disciplinati i tempi e le modalità attuative dell'obbligo di cui al comma 1". In esecuzione di tale rinvio alla fonte regolamentare, è stato adottato il decreto ministeriale 11 aprile 2011, n. 82, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 8 giugno 2011, n.131. L'articolo 7, comma 10, secondo periodo, di tale decreto ha previsto, a sua volta, il rinvio ad un ulteriore provvedimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'individuazione dei parametri per la determinazione del contributo per la copertura dei costi di raccolta e gestione degli pneumatici dei veicoli a fine vita. In esecuzione di tale rinvio, è stato adottato il decreto ministeriale 20 gennaio 2012, recante "Parametri tecnici relativi alla gestione degli pneumatici fuori uso", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 1 febbraio 2012, n.26.

1.1. Lo schema di regolamento in esame prevede una disciplina che modifica il testo di entrambi i decreti sopra citati, senza ricorrere alla tecnica delle novelle, ricomprendendoli in un unico corpo normativo e disponendone contestualmente l'abrogazione.

2. La richiesta di parere è corredata dal testo del decreto, composto da 10 articoli e da nove allegati che ne costituiscono parte integrante, dalla relazione illustrativa, dall'analisi di impatto della regolamentazione (Air), dall'analisi tecnico-normativa (Atn) e dalla relazione tecnico finanziaria. Quanto all'Air, si nota che, sotto la relativa intestazione, è richiamata la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 16 gennaio 2013, anziché la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2018, adottata in attuazione del regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione contenuto nel Dpcm 15 settembre 2017. Quanto all'articolato, si segnala che esso è privo dell'intestazione recante il titolo, il quale, peraltro, risulta formulato diversamente, da un lato, nell'argomento dell'atto con il quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha disposto la trasmissione al Consiglio di Stato e, dall'altro, nell'Air e nell'Atn. Quanto alle premesse dello stesso articolato, si segnala che quelle relative a fonti normative, ad eccezione della terza, non recano il titolo della stessa fonte normativa, né il riferimento alle successive modificazioni e integrazioni. Pertanto, sia per il titolo dello schema di regolamento, che per le premesse, appare opportuno che l'amministrazione proceda alle modifiche in conformità a quanto segnalato.

2.1. Sul testo del decreto è stata sancita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta dell'8 marzo 2018.

2.2. Quanto al procedimento seguito per la redazione dello schema di regolamento, dall'Air risulta che "l'intervento regolatorio è stato redatto a valle di interlocuzioni con i principali soggetti operanti nel settore degli pneumatici".

3. A distanza di circa sette anni dall'esercizio del potere regolamentare conferito dal citato articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Ministero richiedente il parere ritiene necessario un nuovo intervento normativo per modificare la disciplina vigente al fine di assicurare una maggiore tutela ambientale. La nuova disciplina, secondo quanto emerge dall'Air (Sezione 1 — Contesto e obiettivi dell'intervento di regolazione), "è volta a ridurre le anomalie del sistema di raccolta e di gestione degli Pfu che hanno determinato l'abbandono e l'accumulo di Pfu" e ad "assicurare la raccolta degli Pfu generati sul mercato del ricambio in modo omogeneo su tutto il territorio e senza interruzioni dovute al conseguimento anticipato degli obiettivi di raccolta e gestione normativamente fissati". In tema di parametri per la definizione del contributo introdotto dall'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, cd. contributo ambientale, ad ulteriore motivazione dell'esigenza dell'intervento normativo in esame, l'Atn segnala una lacuna, che si intende colmare, della disciplina contenuta nel citato Dm 20 gennaio 2012, laddove esso non prevede il parametro relativo alle quantità degli pneumatici usati derivanti dai veicoli fuori uso reimmessi sul mercato del ricambio.

4. La relazione tecnico-finanziaria rende conto della invarianza finanziaria dello schema di regolamento in quanto le attività finalizzate alla sua attuazione "sono svolte nell'ambito delle funzioni istituzionali dei soggetti destinatari della norma".

5. Lo schema di decreto è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, primo periodo, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale stabilisce che "Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere".

6. L'articolato è suddiviso in quattro Capi. Nel Capo IV, l'articolo 10, comma 7, stabilisce che "Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto". Dal punto di vista della conoscibilità delle norme da parte dei destinatari del testo in esame, si osserva che alcuni allegati, segnatamente il II, il V, il VI e il IX, non si limitano a contenere un modulo per dichiarazioni o a fornire mere integrazioni delle disposizioni dell'articolato. Essi, infatti, recano prescrizioni specifiche — che arrivano, ad esempio, fino alla definizione dei parametri per la determinazione del contributo ambientale, allo stato contenuti nel Dm 20 gennaio 2012 – che potrebbero essere più opportunamente ricondotte al corpo delle disposizioni contenute nell'articolato. Si nota poi che negli allegati III, IV, VII e VIII, recanti modulistica per dichiarazioni, è inserito il richiamo agli articoli 38 e 47 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445. In proposito, l'amministrazione potrebbe valutare l'opportunità di prevedere un identico richiamo anche nell'allegato II, poiché anch'esso è destinato a dichiarazioni da parte degli interessati.

L'articolo 1 definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione del provvedimento. Il comma 1, nel richiamare le modalità di assolvimento dell'obbligo di gestione degli Pfu, utilizza la locuzione "singolarmente e in forma associata". Poiché il citato articolo 228 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che l'obbligo di gestione degli Pfu possa essere assolto "singolarmente o in forma associata", la locuzione in questione va riformulata in conformità alla norma di legge, sostituendo la congiunzione "e" con la congiunzione disgiuntiva "o".

L'articolo 2, dedicato alle definizioni, contiene alcune modifiche rispetto al vigente regolamento. Dal punto di vista formale, si rileva l'opportunità che, nel comma 1, lettera c), le parole "immesso sul mercato" siano sostituite con le seguenti: "immissione sul mercato".

L'articolo 3 disciplina gli obblighi di gestione degli Pfu dei produttori e importatori. Si evidenzia che il comma 1 dispone che i produttori e gli importatori di pneumatici adempiono l'obbligo di gestione degli Pfu "utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal contributo ambientale". Analogamente, l'articolo 6, comma 1, dell'atto in esame prevede che il contributo ambientale assicuri in modo esclusivo la copertura dei costi della gestione degli Pfu. Invece, l'articolo 3, comma 3, primo periodo, dello schema in esame si limita a prevedere solo l'esclusività di destinazione del contributo ambientale. La formulazione dell'articolo 3, comma 1, e dell'articolo 6, comma 1, porterebbe ad escludere la possibilità di destinare all'assolvimento dell'obbligo di gestione degli Pfu risorse aggiuntive rispetto a quelle derivanti dal contributo ambientale. Va notato però che un tale effetto non trova un riscontro esplicito nel dettato normativo del citato articolo 228, che si limita a considerare il contributo come necessario per far fronte agli oneri derivanti dall'obbligo di gestione degli Pfu, vincolandolo, quindi alla copertura di tali oneri. D'altro canto, con tale vincolo non appaiono coerenti le previsioni contenute nello stesso articolo 3, comma 1, primo periodo, che sottrae al vincolo stesso risorse rinvenienti dal contributo ambientale nei casi previsti dagli articoli 4, comma 12, lettera b) e 5, comma 8, lettera b) dell'atto in esame. Dubbi di coerenza con la citata norma di legge suscita altresì quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, secondo periodo, che dispone che "Alla gestione effettuata sulla base di specifico accordo di programma, protocollo d'intesa o accordo comunque denominato, si provvede esclusivamente mediante gli avanzi di gestione" di cui agli articoli 4, comma 12, e 5, comma 8. Infatti, tale disposizione, da un lato, reca un principio di esclusività di uso di risorse derivanti dal contributo ambientale; dall'altro, limita tale destinazione esclusiva, sia in quanto non si riferisce al contributo ambientale in sé, bensì solo agli avanzi di gestione, sia in quanto i richiamati articoli 4, comma 12, e 5, comma 8, nella lettera c) prevista in entrambi con identica formulazione, destinano gli avanzi solo "per la parte residua" alla gestione degli Pfu, vale a dire per quanto resta disponibile, una volta sottratte le risorse indicate negli articolo 4, comma 12, lett. b) e 5, comma 8, lett. b) delle quali viene ad essere consentita l'utilizzazione per esigenze non direttamente e immediatamente connesse all'assolvimento dell'obbligo di gestione degli Pfu. Considerato che la relazione illustrativa non sembra offrire sufficienti argomentazioni esplicative, appare indispensabile che l'amministrazione fornisca elementi istruttori integrativi di chiarimento: sia in ordine alla base normativa e alla portata della prescrizione dell'esclusività dell'uso del contributo ambientale per la gestione degli Pfu, contenuta nell'articolo 3, comma 1, primo periodo, e nell'articolo 6, comma 1, anche in relazione al disposto dell'articolo 3, comma 3, primo periodo; sia in ordine alle limitazioni del vincolo di legge di destinazione esclusiva del contributo ambientale agli oneri di gestione degli Pfu, introdotte negli articoli 3, comma 3, 4, comma 12 e 5, comma 8, che richiedono un adeguato supporto motivazionale, poiché tale contributo costituisce una prestazione imposta dalla legge agli utenti finali del processo di commercializzazione degli pneumatici.

L'articolo 4 disciplina le forme associate di gestione. La costituzione di ogni forma associativa è oggetto di comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, insieme ad atti dei quali, già a normativa vigente, è prevista la trasmissione, quali l'atto costitutivo e lo statuto. Viene introdotta la previsione della trasmissione anche di un "progetto descrittivo" destinato a dimostrare, oltre alle caratteristiche del sistema organizzativo, anche l'idoneità della forma associativa ad adempiere l'obbligo di assicurare la gestione degli Pfu su tutto il territorio nazionale, secondo obiettivi di raccolta per aree geografiche indicati nell'allegato V. Si nota che, mentre l'articolo 4, comma 3, del vigente regolamento prevede l'approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto con decreto direttoriale, l'articolo 4, comma 7, primo periodo, dello schema in esame stabilisce che "Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva con proprio decreto" i suddetti atti e il progetto. Poiché tale disposizione non consente di individuare il soggetto preposto all'adozione dell'atto, si suggerisce di riformulare tale periodo in conformità alla previsione attualmente vigente. Il secondo periodo dello stesso comma 7 prevede che l'approvazione da parte del Ministero sia "condizione per lo svolgimento dell'attività di gestione da parte della forma associata di gestione istante, fermo restando l'obbligo di gestione di cui all'articolo 228". La disposizione quindi sembra ostare allo svolgimento dell'attività associata in pendenza del procedimento di approvazione, senza però prescrivere espressamente l'obbligo di provvedere solo in forma individuale. Analoga considerazione va fatta con riferimento a quanto previsto dal comma 9, secondo periodo, per il caso della mancata ottemperanza all'intimazione ivi prevista. In entrambi i casi, dato il carattere nazionale dell'obbligo di gestione di Pfu delle forme associate, appare opportuna una formulazione delle suddette disposizioni che chiarisca quale sia il soggetto sul quale l'obbligo in questione ricade in pendenza del procedimento di approvazione o nel caso previsto dal comma 9, secondo periodo.

L'articolo 4, comma 10, primo periodo, prevede che "le forme associate di gestione provvedono ad ogni attività di gestione degli Pfu, ivi inclusi gli obblighi di comunicazione e di rendiconto e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 3, mediante inserimento nel registro di cui all'articolo 7." Al fine di rendere conoscibili in modo chiaro ai destinatari delle disposizioni in esame gli adempimenti cui essi sono tenuti, si suggerisce che, in luogo della locuzione "altri adempimenti previsti dall'articolo 3" siano indicati espressamente gli adempimenti stessi da considerare effettuati attraverso l'inserimento nel registro. Il comma 13 obbliga le forme associate a dotarsi di un sito internet nel quale devono essere reperibili lo statuto e i "principali" dati e informazioni oggetto di rendicontazione al Ministero. Identica prescrizione è duplicata nell'allegato VI — denominato "Requisiti minimi del progetto", che indica la documentazione e le informazioni che ciascun produttore o importatore deve fornire – ove essa potrebbe essere quindi soppressa. Pur trattandosi di un obbligo non sanzionato, va osservato che, se i dati e le informazioni da considerare principali fossero espressamente indicati nell'atto in esame, l'attività richiesta ai destinatari dell'obbligo informativo avrebbe una maggior determinatezza.

L'articolo 5 reca disposizioni per l'adempimento dell'obbligo di gestione di Pfu in forma individuale. Per i produttori e gli importatori che immettono sul mercato del ricambio quantitativi di Pfu superiori a 200 tonnellate è introdotto l'obbligo di provvedere alla gestione sull'intero territorio nazionale. Essi devono garantire obiettivi di gestione secondo parametri fissati dall'allegato V, che stabilisce target di raccolta in percentuali diverse per ciascuna delle nove aree in cui sono raggruppate le Regioni italiane. Va notato che tale allegato non si limita a prevedere obiettivi zonali di raccolta, ma dispone anche che la ripartizione delle quantità di Pfu per aree geografiche sia semestrale e che è consentito uno scostamento del 10% del target di raccolta per area geografica. Pertanto, come sopra già accennato in linea generale per gli allegati, dal punto di vista della conoscibilità delle norme da parte dei destinatari, potrebbe essere opportuno inserire le suddette previsioni dell'allegato V nell'articolato, nell'ambito della disposizione di cui organicamente e sistematicamente sono destinate a completare il contenuto normativo.

L'articolo 5, comma 2, prevede che i produttori e gli importatori di pneumatici che immettono sul mercato del ricambio quantità superiori alle 200 tonnellate sono tenuti a comunicare un progetto descrittivo delle attività di gestione al Ministero. Invece, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, i soggetti che immettono quantità inferiori devono dimostrare "con idonea documentazione" la funzionalità del "sistema individuale di gestione". Si osserva che non è indicata una modalità operativa per tale dimostrazione, che dovrebbe essere invece opportunamente prevista. Qualora al fine della dimostrazione si intenda richiedere l'utilizzazione dell'allegato VI, intitolato "Requisiti minimi del progetto", sarebbe opportuno esplicitarlo con un'apposita previsione. Va considerato che tale allegato contiene il riferimento espresso solo all'articolo 4, dedicato alle forme associate di gestione. Tuttavia, sia per il suo contenuto, sia per il rinvio ad esso contenuto nell'articolo 5, comma 4, per i soggetti che operano con un quantitativo di pneumatici superiore alle 200 tonnellate, si desume che tale allegato trovi applicazione anche per i sistemi individuali di gestione. Pertanto, appare opportuno inserire il richiamo anche all'articolo 5 nei riferimenti normativi indicati in parentesi sotto la denominazione dello stesso allegato VI.

L'articolo 6 disciplina il contributo ambientale con riferimento al mercato del ricambio. Va evidenziato che, mentre l'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del vigente regolamento dispone che annualmente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare individui l'ammontare del contributo e lo approvi, l'articolo in esame non prevede più alcun atto di natura approvativa del Ministero. Esso si limita a stabilire un obbligo di comunicazione annuale del contributo da parte dei produttori e degli importatori al Ministero stesso, nonché la facoltà di quest'ultimo di richiedere integrazioni e chiarimenti. Obbligo e facoltà che sono certamente strumentali ad una valutazione della congruità del contributo ambientale da parte del Ministero medesimo. Ma, considerato che tale contributo costituisce una prestazione imposta dalla legge agli acquirenti degli pneumatici, appare necessario assicurare che la valutazione da parte del Ministero della congruità del contributo, anche dal punto di vista del rispetto dei limiti che giustificano la prestazione imposta agli utenti finali, sia espressa in un atto di approvazione, come tale sottoposto all'ordinario regime di impugnabilità degli atti amministrativi. Considerato che dalla relazione illustrativa non emergono le motivazioni della scelta di sopprimere la disposizione che prevede il provvedimento di approvazione, appare indispensabile che l'amministrazione fornisca elementi di chiarimento al riguardo.

L'articolo 7 introduce ex novo il Registro informatico nazionale di produttori e importatori di pneumatici. Sia la denominazione del Registro che la rubrica di tale articolo sembrano riferirsi solo ai sistemi individuali di gestione, anche se l'articolo in esame contiene pure disposizioni riferite alle forme associate. Pertanto, sia la denominazione del Registro che la rubrica dell'articolo 7 potrebbero essere riformulate per tenere conto anche dei sistemi associati di gestione. L'articolo 7, comma 2, stabilisce che "Il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare detta con proprio decreto le modalità operative dello stesso", senza prevedere un termine per l'emanazione dell'atto. E' vero che la disposizione transitoria contenuta nell'articolo 10, comma 4, prevede specifiche modalità di comunicazione delle imprese e delle forme associate con il Ministero nelle more dell'istituzione del Registro. Tuttavia, poiché dall'inserimento di alcune comunicazioni nel Registro da parte degli interessati dipendono rilevanti effetti sull'attività di gestione dei Pfu in capo agli interessati stessi, si osserva che potrebbe essere opportuno prevedere un termine per l'emanazione del citato decreto.

L'articolo 8 chiude il Capo II con la disciplina delle sanzioni.

Il capo III dello schema di regolamento consta solo dell'articolo 9, che reca disposizioni in tema di Pfu derivanti da demolizione dei veicoli a fine vita. Si nota che il comma 2 stabilisce che "Sono confermate la vigenza e l'operatività del comitato di gestione degli Pfu istituito, presso l'Automobile Club d'Italia (Aci), dall'articolo 7, comma 2" del vigente decreto. Di tale decreto l'articolo 10 dello schema di regolamento in esame dispone l'abrogazione. Venendo meno perciò la vigenza della disposizione istitutiva del comitato, la stessa istituzione del medesimo comitato deve essere oggetto di specifica previsione nell'articolo 9. Infatti, a differenza di quanto stabilito dal comma 6, secondo periodo, dello stesso articolo 9 per il fondo cui sono destinati i contributi riscossi per i Pfu dei veicoli a fine vita, della disposizione istitutiva del comitato contenuta nel decreto n. 82 del 2011 che si intende abrogare non è espressamente confermata l'operatività e la vigenza.

L'articolo 9, comma 6, disciplina il procedimento di determinazione del contributo ambientale per gli Pfu derivanti dai veicoli a fine vita. Anche per tale contributo, come per quello disciplinato dall'articolo 6, si nota la soppressione della disposizione contenuta nel regolamento vigente, relativa all'approvazione da parte del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare dell'entità del contributo per la copertura dei costi di raccolta e gestione degli Pfu. Rinviando a quanto già considerato con riferimento all'articolo 6, per le medesime motivazioni, anche per il procedimento di determinazione del contributo ambientale ai sensi dell'articolo 9 appare indispensabile che l'amministrazione fornisca elementi istruttori di chiarimento in ordine alla scelta di sopprimere la previsione, contenuta nel regolamento vigente, relativa all'approvazione del contributo da parte del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.

L'articolo 9, comma 7, quarto periodo, pone in capo all'Aci l'obbligo di fornire "una relazione circa l'attività svolta nell'anno solare precedente, completa di rendiconto economico al comitato che, entro il 31 maggio di ogni anno, la trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare corredata dalle proprie valutazioni." Poiché l'Aci costituisce la sede di istituzione del citato comitato, dei cui membri solo uno, che ne assume la presidenza, è designato dall'Aci, si suggerisce di riformulare la disposizione prevedendo che la relazione abbia ad oggetto l'attività del comitato e non quella dell'Aci e che la stessa relazione sia fornita dal comitato medesimo avvalendosi a tal fine degli uffici dell'Aci.

Il Capo IV consta solo dell'articolo 10. Nonostante il contenuto della sua rubrica, tale articolo non si limita a stabilire disposizioni transitorie, abrogazioni e norme finali, in quanto il comma 1 determina il rapporto di peso tra pneumatici nuovi e usati da valutare ai fini dell'obiettivo di gestione degli Pfu. Considerato che tale disposizione non ha carattere transitorio, ma a regime, a fini di chiarezza essa potrebbe essere più opportunamente inserita in articoli contenuti nei precedenti Capi.

 

PQM

 

sospende l'espressione del parere in attesa che l'amministrazione fornisca gli elementi e i chiarimenti di cui in motivazione.

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