Albo gestori ambientali, chiarimenti su sublocazione veicoli
Albo gestori ambientali (Prassi)
Un veicolo di massa complessiva fino a 6 tonnellate preso in locazione da un'impresa di noleggio, la quale lo ha in disponibilità mediante locazione da altra impresa di noleggio, può essere idoneo per l'iscrizione all'Albo.
Secondo il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali (circolare 28 gennaio 2019, n. 1), tale ipotesi non rientra nel divieto di sublocazione previsto dalla circolare MinTrasporti 5681/2015 e dalla circolare Albo gestori 345/2015.
Con riferimento alla circolare MinTrasporti, chiarisce l'Albo, l'attività di trasporto in conto proprio esercitata con veicoli di massa non superiore a 6 tonnellate deve ritenersi liberalizzata per quanto attiene ai profili autorizzativi e, pertanto, l'utilizzo di tale veicolo è assoggettato esclusivamente alle disposizioni del C.c. e del Dlgs 285/1992 (Codice della strada).
Considerato che nel caso in esame la prima locazione avviene tra due imprese di noleggio e non tra due imprese che effettuano il trasporto in conto proprio, precisa poi il Comitato nazionale, non è applicabile neanche il divieto di sublocazione di cui al punto 1, secondo periodo, della circolare Albo gestori 345/2015.
Disposizioni in materia di disponibilità temporanea, per comodato o locazione senza conducente, di veicoli adibiti al trasporto delle merci
Disponibilità dei veicoli ai fini dell'iscrizione - Integrazione circolare 995/2013
Disponibilità dei veicoli ai fini dell'iscrizione all'Albo
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