Albo gestori, istruzioni per veicoli in disponibilità temporanea
Albo gestori ambientali (Prassi)
Le Sezioni regionali dell'Albo sono tenute a deliberare l'iscrizione delle imprese di trasporto rifiuti che dispongono di veicoli tenuti in disponibilità temporanea per un periodo inferiore a quello dell'iscrizione.
L'obbligo di deliberare l’iscrizione (o la variazione dell’iscrizione) delle imprese, chiarisce il Comitato nazionale dell'Albo gestori nella circolare n. 8 del 24 luglio 2019, sussiste anche nel caso in cui la portata utile dei veicoli in disponibilità temporanea (mediante locazione senza conducente o comodato senza conducente) risulti necessaria ai fini della dimostrazione del requisito relativo alla prevista dotazione minima.
Il provvedimento di iscrizione o variazione dell'iscrizione, sottolinea inoltre la circolare, deve essere formalizzato con l'indicazione della data di scadenza dei titoli di disponibilità temporanea dei veicoli.
Qualora, successivamente all’iscrizione, venga a mancare il requisito della prevista dotazione minima dei veicoli, le stesse Sezioni regionali, previa contestazione degli addebiti all'iscritto, dovranno applicare la sanzione di cui all’articolo 20, comma 1, lettera b) del Dm 120/2014 (ovvero la cancellazione dell'iscrizione).
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Iscrizione all'Albo gestori ambientali - Imprese di trasporto rifiuti con disponibilità temporanea dei veicoli
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