Sicurezza lavoro in cantieri, obbligo notifica prefetto (solo) per lavori pubblici
Sicurezza sul lavoro (Normativa in Cantiere)
Limitato ai cantieri che eseguono lavori pubblici l’obbligo per i relativi committenti o responsabili di effettuare la notifica preliminare dell'inizio delle attività anche al prefetto.
La legge di conversione del Dl 4 ottobre 2018, n. 113 (cd. “decreto sicurezza”) in vigore dal 4/12/2018 ha infatti modificato l’originaria disposizione del decreto d’urgenza che prevedeva l’obbligo in questione per tutti i cantieri mediante la novella diretta dell’articolo 99 del Dlgs 81/2008.
In base al riformulato articolo del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, devono trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto territorialmente competenti la notifica preliminare prevista per i cantieri più complessi (come identificati dalla stessa disposizione).
Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale, immigrazione e sicurezza pubblica (cd. "Sicurezza") - Stralcio - Articolo 26, norme in materia di sicurezza nei cantieri - Articolo 26-bis, obbligo di piano di emergenza interna in impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")
Lo strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi
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