In vigore conversione Dl "Genova", più severi limiti per fanghi
Rifiuti (Normativa Vigente)
Più severi limiti per le sostanze inquinanti nei fanghi destinati allo spandimento in agricoltura secondo la legge di conversione del Dl 109/2018 in vigore dal 20 dicembre 2018.
La legge 16 novembre 2018, n. 130, nel modificare quanto previsto dal Dl 109/2018 ("Genova e altre emergenze") per risolvere l'emergenza "fanghi" (oggetto sia di interventi della Giurisprudenza sia emergenziali delle Regioni) ha previsto limiti più rigorosi per lo spandimento fanghi in agricoltura ai sensi del Dlgs 99/1992. Da un lato viene confermato che il riferimento normativo è il Dlgs 99/1992 (in particolare limiti dell'allegato IB), specificando che per gli idrocarburi (C10-C40) il limite da rispettare è ≤ 1.000 (mg/kg tal quale).
Dall'altro, la legge 130/2018 convertendo il Dl 109/2018 ha introdotto ulteriori e più severi limiti per una serie di sostanze pericolose ai fini della legittimità dello spandimento dei fanghi in agricoltura, riguardanti: idrocarburi policiclici aromatici (Ipa), le diossine (PCDD/PCDF + PCB DL), i policlorobifenili (PCB), il Toluene, il Selenio, il Berillio, l'Arsenico, il Cromo totale e il Cromo VI.
Conversione in legge del Dl 109/2018 recante disposizioni urgenti per Genova e le infrastrutture e altre emergenze e disposizioni urgenti sul trattamento fanghi in agricoltura
Disposizioni urgenti per Genova e le infrastrutture e altre emergenze - Stralcio - Disposizioni urgenti sul trattamento fanghi in agricoltura
Utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura - Attuazione della direttiva 86/278/Cee
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte III - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche
Fanghi da depurazione: dalla produzione al riutilizzo in agricoltura
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