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Territorio

Milano, 19 novembre 2018 - 14:04

Abuso su paesaggio, ignoranza su presenza vincolo non scusa

Territorio (Giurisprudenza)

(Francesco Petrucci)

Abuso su paesaggio, ignoranza su presenza vincolo non scusa

La responsabilità penale per il reato ex articolo 181, Dlgs 42/2004 (opera abusiva su beni paesaggistici) non è esclusa dalla ignoranza della presenza del vincolo paesaggistico sul bene.

 

La Cassazione nella sentenza 24 ottobre 2018, n. 48391 ha confermato la responsabilità della ricorrente che aveva realizzato lavori in Provincia di Napoli senza la prescritta autorizzazione paesaggistica integrando così il reato ex articolo 181, comma 1 del Dlgs 42/2004. La ricorrente lamentava la mancata considerazione, da parte della Corte di merito, della richiesta di assoluzione per carenza di dolo, dal momento che all'atto di acquisto la certificazione di destinazione urbanistica allegata dava conto solamente di un vincolo di zonizzazione agricola.

 

La Cassazione ha invece ribadito come per il reato in parola (realizzazione di opera su beni paesaggistici senza autorizzazione) non è necessario il dolo, pertanto la responsabilità penale non è esclusa dall'ignoranza della presenza di un vincolo paesaggistico sul bene. Infatti siamo in presenza di un reato contravvenzionale punibile anche a titolo di colpa, poiché chi intende realizzare una attività rigorosamente disciplinata dalla legge ha il dovere di informarsi presso la P.A. prima di intraprenderla.

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 24 ottobre 2018, n. 48391

Territorio - Edilizia - Beni paesaggistici - Realizzazione di opera su bene paesaggistico senza autorizzazione - Articolo 181, Dlgs 42/2004 - Responsabilità penale - Configurabilità- Ignoranza della presenza del vincolo sul bene - Conseguenze - Esclusione da responsabilità - Insussistenza

Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio

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