Acque potabili, deroga al rispetto limiti arsenico esclude risarcimento
Acque (Giurisprudenza)
Se lo Stato è stato autorizzato dalla Commissione Ue ai sensi della direttiva 98/83/Ce a derogare ai limiti di arsenico nell'acqua potabile, la richiesta di risarcimento danno alla salute deve provare il superamento dei limiti superiori in deroga.
La Cassazione civile con ordinanza 2 agosto 2018, n. 20425 ha rigettato la richiesta di risarcimento di una residente in Provincia di Roma che lamentava danni alla salute provocati dallo scorretto recepimento della direttiva del 1998 sulle acque potabili ad opera del Dlgs 31/2001 per il superamento dei limiti di 10 mg/l dell'arsenico. I Giudici hanno rilevato come, ai sensi della direttiva e della norma nazionale, l'Italia aveva chiesto due deroghe al rispetto dei limiti, concesse dalla Commissione Ue. Una terza richiesta di arrivare al limite di 50 mg/l era stata respinta autorizzando per un periodo limitato il raggiungimento massimo di 20 mg/litro di arsenico nell'acqua.
Ricostruito così il contesto normativo, ai fini del risarcimento la ricorrente non ha provato che nel periodo oggetto della domanda di risarcimento fosse stata superata la soglia dei 20 mg/l che era stata autorizzata per lo Stato italiano. Di qui il rigetto della richiesta di risarcimento.
Acque - Disciplina delle acque potabili - Direttiva 98/83/Ce - Valori limite dell'arsenico nell'acqua - Richiesta di deroghe alla Commissione - Articolo 13, Dlgs 31/2001 - Possibilità - Concessione della deroga all'Italia per il superamento dei 10 mg/l fino a 20 mg/l - Legittimità - Sussistenza - Richiesta risarcimento danno alla salute per superamento della soglia di 20 mg/l - Onere della prova del superamento dei limiti superiori in deroga- A carico del richiedente - Sussistenza
Qualità delle acque destinate al consumo umano - Attuazione della direttiva 98/83/Ce
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