Attività illecita in area protetta, ammesso sequestro penale
Territorio (Giurisprudenza)
Il sequestro preventivo ai sensi dell'articolo 321, Codice di procedura penale è ammesso anche per reato di pesca in area protetta, la legge 394/1991 non limita le ipotesi del ricorso alla misura cautelare.
La Cassazione (sentenza 21 giugno 2018, n. 28736) ha confermato la misura cautelare del sequestro della barca e del pescato disposta nei confronti di un indagato per attività di pesca in un'area protetta della Puglia (articolo 19, legge 394/1991). I Giudici hanno chiarito il rapporto tra l'ipotesi di sequestro prevista dalla norma generale dell'articolo 321, C.p.p. e la norma speciale, articolo 30, comma 3 della legge 394/1991 che prevede il sequestro nel caso in cui la commissione di reati ai sensi della legge quadro aree protette integra anche i reati di danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale e distruzione o il deturpamento di bellezze naturali (articoli 733 e 734, Codice penale).
Per i Supremi Giudici la norma dell'articolo 30 non limita assolutamente la possibilità di ricorrere alla misura generale prevista dal Codice di procedura penale ex articolo 321, che quindi opera anche quando non è possibile applicare l'articolo 30 della legge 394/1991, risultando incongruo che il sequestro per reati commessi in aree destinatarie di maggiore protezione scattasse solo in certi casi, mentre la misura cautelare opererebbe pienamente per tutte le altre violazioni penali, anche di minor rilievo, diversamente disciplinate.
Territorio - Esercizio attività illecita in area protetta - Articolo 19, legge 394/1991 - Reato penale - Misure cautelari - Applicazione - Sequestro preventivo delle cose usate per commettere il reato o che costituiscono profitto del reato - Articolo 30, comma 3, legge 394/1991 - Effetto preclusivo dell'operatività della regola generale sul sequestro prevista dall'articolo 321 del Codice di procedura penale - Esclusione
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