Trasporto illecito rifiuti, tenuità del fatto va sempre motivata
Rifiuti (Giurisprudenza)
La non punibilità per tenuità del fatto di un trasporto illecito di rifiuti, fondata sulla "non abitualità" della condotta senza approfondire la "tenuità dell’offesa", è annullabile per carenza di motivazione.
Sulla base di tale motivazione la Corte di Cassazione (sentenza 26263/2018) ha annullato una sentenza di non punibilità per tenuità del fatto (ex articolo 131-bis, C.p.) nella quale il Tribunale di Napoli, dopo aver motivato esclusivamente sull'astratta applicabilità della fattispecie sanzionatoria (articolo 256, Dlgs 152/2006) al trasporto non autorizzato di materiali da costruzione contenenti amianto e sulla "non abitualità" del comportamento, niente ha detto con riguardo alla modalità della condotta ed all'esiguità del danno o del pericolo, cioé a due elementi di obbligatoria valutazione in base a quanto stabilito dal Codice penale.
La mancata descrizione della condotta in sentenza, d'altra parte, esclude che la tenuità possa risultare evidente icto oculi o possa desumersi da argomentazioni addotte ad altro fine.
Si versa quindi in una ipotesi di totale carenza della motivazione su un aspetto essenziale, da cui consegue l'annullamento della sentenza con rinvio per un nuovo giudizio di merito.
Rifiuti – Gestione non autorizzata di materiali contenenti amianto – Reato – Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 – Non punibilità della condotta per tenuità del fatto – Articolo 131-bis, C.p. – Valutazione delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo – Obbligo di motivazione da parte del Giudice - Sussistenza
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941