Trasporto rifiuti non autorizzato, anche singola condotta integra illecito
Rifiuti (Giurisprudenza)
La natura di reato istantaneo del trasporto illecito di rifiuti (articolo 256, Dlgs 152/2006) comporta che sia sufficiente la singola condotta/il singolo trasporto ad integrare la fattispecie incriminatrice.
La Suprema Corte ha con sentenza 30 gennaio 2018, n. 4189 evidenziato come il reato di trasporto di rifiuti senza autorizzazione, ex articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006, si perfezioni nel momento in cui si realizza la singola condotta (reato istantaneo; in contrapposizione ai reati permanenti che richiedono viceversa una pluralità di azioni).
Nel caso in esame, la Suprema Corte ha confermato la condanna dell'imputato toscano, che senza autorizzazione trasportava e abbandonava rifiuti speciali (detriti da costruzione); non avendo potuto invocare l'occasionalità della condotta.
Rifiuti - Trasporto illecito materiali edili - Articolo 256, Dlgs 152/2006 - Reato istantaneo - Sussistenza - Condotta singola - Sufficienza - Istituto tenuità del fatto ex articolo 131-bis Codice penale - Inapplicabilità
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