Imballaggi, tutti gli importatori devono contribuire
Imballaggi (Giurisprudenza)
La normativa nazionale che impone un contributo agli operatori che immettono merci imballate sul mercato, anche se non intervengono in alcun modo sulle stesse, è conforme alla direttiva 94/62/Ce sui rifiuti di imballaggio.
Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ue (sentenza 15 marzo 2018, causa C-104/17), secondo la quale gli operatori in questione, a prescindere dall'eventuale trattamento delle merci imballate o degli imballaggi, contribuiscono comunque all'immissione di rifiuti – sotto forma di imballaggi – sul mercato nazionale.
È quindi conforme all'articolo 15 (Strumenti economici) della direttiva 94/62/Ce – nonché, più in generale, al principio del "chi inquina paga" — la normativa nazionale (nel caso specifico, rumena) che impone il pagamento di un contributo, calibrato sulla differenza tra la quantità di rifiuti di imballaggio corrispondenti agli obiettivi minimi di recupero e le quantità effettivamente recuperate, agli operatori che immettono sul mercato nazionale merce imballata al solo fine di alienarla, "nella medesima forma", ad altri operatori economici (dettaglianti) che, a loro volta, la alienano al consumatore finale.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Imballaggi - Recupero e riciclaggio dei rifiuti - Contributo a un fondo nazionale per l'ambiente - Immissione sul mercato nazionale dei prodotti imballati e degli imballaggi, senza intervento su questi ultimi Articolo 15, direttiva 94/62/Ce - Principio cosiddetto "chi inquina paga" - Conformità
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