Sicurezza sul lavoro in quota, subappaltatore resta responsabile
Sicurezza sul lavoro (Giurisprudenza)
Nel caso di lavori edili in quota, resta in capo all'azienda subappaltatrice l'obbligo di vigilanza sull'impresa a cui ulteriormente subappalta, con responsabilità per violazione delle norme antinfortunistiche.
La Corte di Cassazione ha, con sentenza 7 marzo 2018, n. 10395 ricordato come qualora i lavori ricevuti in subappalto vengano a loro volta, in parte subappaltati, mentre è ancora in funzione il cantiere per la realizzazione dell'intera opera subappaltata, incombono anche su chi ha dato il subappalto gli obblighi di vigilanza in ordine al rispetto delle norme antinfortunistiche.
Nel caso di un subappalto di lavori in cantiere il responsabile della ditta appaltatrice che subappalta ad un terzo la rimozione di lastre di eternit, ma che di fatto continua ad impartire istruzioni pratiche ai lavoratori della ditta terza, risponde per i sinistri occorsi ai lavoratori, avvenuti per sua negligenza, imprudenza e imperizia.
L’imputato romagnolo, titolare di un'impresa appaltatrice, è stato condannato per l'omicidio colposo ex articolo 589, Codice penale di un lavoratore di una ditta subappaltatrice che cadeva dall'alto, poiché di fatto aveva continuato ad impartire istruzioni all'impresa terza.
Sicurezza sul lavoro - Lavori in quota ex articolo 107, Dlgs 81/2008 - Cantiere con più società operanti - Caduta dall’alto per rimozione lastre eternit - Morte lavoratore ditta subappaltatrice - Omicidio colposo ex articolo 589, Codice penale - Responsabilità ditta appaltatrice - Esercizio di fatto di poteri direttivi ex articolo 299, Dlgs 81/2008 - Sussistenza
Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")
Lo strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa
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