Adempimenti antinfortunistici, delega di funzioni solo per ambito ben definito
Sicurezza sul lavoro (Giurisprudenza)
In materia di infortuni sul lavoro, l'atto di delega di funzioni ex articolo 16, Dlgs 81/2008, deve essere espresso ed effettivo e deve riguardare solo un ambito ben definito dell'attività di gestione aziendale.
A chiarirlo è la Corte di Cassazione che con sentenza 10 febbraio 2020, n. 5322 ricordando che la delega deve investire un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza e che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa.
Nel caso specifico tra l'altro nessun atto formale di delega era stato conferito al dipendente, che in realtà svolgeva le funzioni di preposto in quanto investito di fatto in attività di gestione e coordinamento dei lavoratori dell'azienda.
La Corte ha di conseguenza ravvisato la diretta responsabilità del datore di lavoro lombardo per l'infortunio occorso ad un lavoratore che, durante attività di riparazione di un macchinario, aveva subito lo schiacciamento della mano con conseguenti gravi lesioni personali.
Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro
Sicurezza sul lavoro - Infortunio del lavoratore durante la riparazione di un macchinario - Reato di lesioni personali ex articolo 590, Codice penale - Responsabilità del datore di lavoro - Sussistenza - Delega di funzioni - Requisiti ex articolo 16, Dlgs 81/2008 - Validità della delega che non riguarda ambito aziendale ben definito ma l'intera gestione aziendale - Insussistenza
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")
Lo strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi
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