Classificazione rifiuti, chiarimenti MinAmbiente su regolamento "Clp" e rame
Rifiuti (Prassi)
Il fattore M introdotto dal regolamento Clp 2016/1179/Ue e applicabile, a partire dal 1° marzo 2018, alle sostanze e miscele contenenti composti del rame, è obbligatorio per la determinazione della sola tossicità acuta.
Il fattore M (cioè il fattore moltiplicatore che si applica alla concentrazione di una sostanza al fine di classificare la miscela in cui è presente) in questione, introdotto dal regolamento 2016/1179/Ue attraverso la modifica e l'integrazione del regolamento "Clp" 1272/2008/Ce, non è invece obbligatorio per la determinazione della tossicità cronica delle medesime sostanze e miscele.
Il chiarimento del MinAmbiente (nota 28 febbraio 2018, n. 3222) si è reso necessario a causa della discrepanza tra la versione in lingua italiana e quella in lingua inglese del regolamento 2016/1179/Ue (applicabile dal 1° marzo 2018): secondo la versione italiana, infatti, la non applicabilità dei nuovi fattori M per le sostanze contenenti rame dovrebbe valere per entrambi i tipi di tossicità (acuta e cronica); secondo la versione inglese, invece, il fattore M non dovrebbe applicarsi per la sola tossicità cronica.
Nelle ipotesi di discordanza tra due versioni, ricorda il Dicastero, prevale sempre la versione in lingua inglese. La correttezza di tale interpretazione, d'altra parte, è già stata confermata dall’Agenzia europea delle sostanze chimiche.
Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele ("Clp") - Abrogazione delle direttive 67/548/Ce e 1999/45/Ce
Classificazione, etichettatura, imballaggio delle sostanze e delle miscele - Modifica allegato VI, regolamento 1272/2008/Ce
Classificazione dei rifiuti - Sostanze e miscele contenenti rame - Chiarimenti interpretativi alla luce delle disposizioni del regolamento 2016/1179/Ue di modifica del regolamento "Clp" 1272/2008/Ce
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941