Rifiuti, anche controllore può gestirli abusivamente
Rifiuti (Giurisprudenza)
Commette reato la persona rivestita di poteri autorizzativi o di controllo che con la sua condotta, anche colposa ed eventualmente pure omissiva, integra una gestione non autorizzata di rifiuti.
A ricordarlo è la Corte di Cassazione (sentenza 1992/2018) nel respingere il motivo di ricorso presentato da un dirigente della Regione Marche contro una sentenza con cui il Tribunale di Ancona lo aveva condannato, ai sensi dell'articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006, per aver autorizzato lo sversamento in mare di fanghi di dragaggio in violazione di quanto stabilito dalla stessa Regione e dalle linee guida di settore.
La Suprema Corte ha respinto il motivo di ricorso secondo il quale l'unico destinatario della fattispecie incriminatrice sarebbe il soggetto che ha l'obbligo di sottoporsi al controllo della P.a., con esclusione quindi del controllore titolare del potere autorizzatorio ex articolo 109 dello stesso "Codice ambientale". L'utilizzo del pronome indefinito "chiunque" da parte della norma incriminatrice, infatti, esclude che l'articolo 256 individui una fattispecie a soggettività ristretta.
Rifiuti - Gestione non autorizzata - Reato comune - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Soggettività ristretta - Esclusione - Persona rivesta di poteri autorizzativi o di controllo - Immersione in mare di materiali da dragaggio - Articolo 109, Dlgs 152/2006 - Condotta idonea a configurare fattispecie incriminatrice - Sanzionabilità
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte III - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche
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