Deposito incontrollato rifiuti, modalità concrete determinano natura reato
Rifiuti (Giurisprudenza)
Il reato è permanente se il deposito del rifiuto si innesta in una fase più articolata della sua gestione, mentre è istantaneo quando la condotta deve intendersi definita e conclusa in tutti i suoi elementi.
Tale diagnosi differenziale spetta "di volta in volta" al Giudice di merito, ricorda la Corte di Cassazione nella sentenza 18880/2018, che a tal fine può utilizzare, quali indici attendibili (non esaustivi), la occasionalità del fatto, la pertinenza del rifiuto all'eventuale circuito produttivo riferibile all'agente e la reiterata adibizione di un unico sito.
La Suprema Corte prova così a fare chiarezza sulla distinzione tra i due orientamenti — uno volto ad affermare la natura permanente del reato sanzionato ex articolo 256 del Dlgs 152/2006, l'altro favorevole ad affermarne invece la natura "istantanea" con effetti eventualmente permanenti– emersi in Giurisprudenza e che risultano dirimenti ai fini del calcolo dei termini di prescrizione (i quali decorrono dal rilascio del rifiuto solo nel caso di "istantaneità").
Il Giudice ha così confermato una condanna del Tribunale di Spoleto propendendo, in un caso in cui la pertinenza della dispersione del rifiuto al ciclo produttivo risultava "evidente ed immediata" (nello specifico, tracimazione dei fanghi dalle vasche di un allevamento di trote), per la natura permanente del reato.
Rifiuti - Deposito incontrollato rifiuti – Reato – Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 – Natura "istantanea" o "permanente" – Accertamento di spettanza del Giudice di merito – Indici utilizzabili per la valutazione– Pertinenza del rifiuto al ciclo produttivo del soggetto agente - Rilevanza
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941