Appalti, senza appello omessa indicazione oneri sicurezza lavoro
Appalti e acquisti verdi (Giurisprudenza)
Il nuovo Codice dei contratti pubblici non ammette l'utilizzo del "soccorso istruttorio" per correggere la mancata indicazione nell'offerta economica degli oneri di sicurezza sul lavoro.
Il principio, consolidato, è stato ribadito dal Consiglio di Stato nella sentenza 7 febbraio 2018, n. 815 che ha accolto le doglianze di una impresa arrivata seconda nella aggiudicazione di un bando di gara, la quale aveva impugnato l'aggiudicazione del bando alla concorrente che aveva indicato gli oneri per l'adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro nella misura "dell'1 % del margine dell'offerta". La Commissione aggiudicatrice, ritenendo l'indicazione generica, invitava la concorrente ad integrare tale dichiarazione attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9, del Dlgs 50/2016.
Una procedura ritenuta illegittima dalla concorrente ma consentita invece dal Tar Lazio che aveva ritenuto corretto il comportamento dell'Amministrazione. Non la pensa così il Consiglio di Stato. Ai sensi del Dlgs 50/2016, la procedura del soccorso istruttorio per correggere errori o imprecisioni nell'offerta economica non è ammessa per la mancata indicazione degli oneri cosiddetti "interni o aziendali", cioè quelli per l'adempimento delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Codice dei contratti pubblici - Attuazione direttive 2014/23/Ue, 2014/24/Ue e 2014/25/Ue su concessioni e appalti pubblici
Appalti - Aggiudicazione - Offerta economicamente più vantaggiosa - Indicazione oneri di sicurezza - Imprecisione o genericità - Correzione ex post - Ammissibilità al soccorso istruttorio - Articolo 95, comma 10, Dlgs 50/2016 - Esclusione
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente
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