Appalti e acquisti verdi

Normativa Vigente

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Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 17 maggio 2018

(Gu 31 maggio 2018 n. 125)

Criteri ambientali minimi per la fornitura di calzature da lavoro non Dpi e Dpi, articoli e accessori di pelle

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i., recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e in particolare l'articolo 11 di delega per il razionalizzare l'ordinamento dei Ministeri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare l'articolo 35, che individua le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", e in particolare l'articolo 1,commi 1126 e 1127, che disciplinano, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e il Ministro dello sviluppo economico, la predisposizione di un "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione" (Pan Gpp), al fine di integrare le esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi delle Amministrazioni competenti sulla base di criteri e per categorie merceologiche;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 ottobre 2007 — GAB/DEC/185/2007, che ha istituito il "Comitato di gestione per l'attuazione del piano d'azione nazionale sul Gpp (Green public procurement) e per lo sviluppo della strategia nazionale di Politica integrata dei prodotti", al fine di predisporre e dare attuazione al citato Pan Ggp;

Visto il decreto interministeriale 11 aprile 2008, che ai sensi dei citati commi 1126 e 1127, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha approvato il "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (Pan Gpp)" e, in particolare, l'articolo 2 recante disciplina dei "Criteri ambientali minimi", che prevede l'adozione di successivi decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministeri che devono dare il concerto, dei citati Criteri ambientali minimi per le diverse categorie di prodotti e servizi;

Visto il decreto 10 aprile 2013 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentiti i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze con il quale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto interministeriale 11 aprile 2008, è stata approvata la revisione 2013 del "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione";

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quale "Codice dei contratti pubblici" recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", e ss. mm. e ii, in particolare l'articolo 34 per il quale le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento nella documentazione progettuale e di gara almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute ne Criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Viste le note del 9 febbraio 2018 protocollo n. 2081/CLE e n. 2082/CLE con le quali questa amministrazione ha richiesto rispettivamente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico di fornire il proprio orientamento sul documento tecnico Criteri ambientali minimi per la "Fornitura di calzature da lavoro non Dpi e Dpi, articoli e accessori in pelle";

Considerato che il Ministero dello sviluppo economico non ha formulato osservazioni;

Vista la nota del 19 febbraio 2018 protocollo n. 21127/2018 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha fornito le proprie considerazioni richiamando l'esigenza di una verifica di coerenza con la disciplina vigente in materia;

Considerato che l'Ufficio legislativo di questo Ministero ha revisionato il documento tecnico Criteri ambientali minimi per la "Fornitura di calzature da lavoro non Dpi e Dpi, articoli e accessori in pelle", anche sulla base delle proposte pervenute, provvedendo altresì alla verifica di coerenza richiesta;

Visto il documento tecnico allegato al presente decreto, relativo ai Criteri ambientali minimi per la "Fornitura di calzature da lavoro non Dpi e Dpi, articoli e accessori in pelle";

Ritenuto necessario procedere all'adozione dei Criteri ambientali minimi in questione;

Considerata la necessità di consentire alle stazioni appaltanti di adeguarsi con i tempi necessari a fornire effettività ai contenuti dei Criteri ambientali minimi per la "Fornitura di calzature da lavoro non Dpi e Dpi, articoli e accessori in pelle;

Decreta:

Articolo 1

Adozione dei Criteri ambientali minimi

1. Sono adottati i Criteri ambientali minimi di cui all'allegato tecnico che è parte integrante del presente decreto, per la "Fornitura di calzature da lavoro non Dpi e Dpi, articoli e accessori in pelle".

2. Il presente decreto, entra in vigore 120 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2018

Allegato

Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione
Ovvero
Piano d'azione nazionale sul Green Public Procurement (Pan Gpp)
Criteri ambientali minimi per forniture di calzature da lavoro non Dpi e Dpi, articoli e accessori in pelle

Premessa

Questo documento è parte integrante del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione, di seguito Pan Gpp1 , e tiene conto di quanto proposto nelle Comunicazioni della Commissione europea COM(2008)397 recante "Piano d'azione su produzione e consumo sostenibili e politica industriale sostenibile", COM(2008)400 "Appalti pubblici per un ambiente migliore" e COM(2011)571 "Tabella di marcia verso l'Europa efficiente nell'impiego delle risorse".

Esso definisce i criteri ambientali minimi – Cam – che, ai sensi del Dlgs 50/20162 , le Amministrazioni pubbliche debbono utilizzare nell'ambito delle procedure per gli appalti di fornitura di calzature da lavoro non Dpi e Dpi, articoli e accessori in pelle.

Infatti, ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs 50/2016 le Amministrazioni che intendono procedere all'appalto per la fornitura di calzature da lavoro non Dpi e Dpi, articoli e accessori in pelle, debbono inserire nella documentazione di gara , per qualunque importo e per l'intero valore delle gare, almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali (criteri di base) definite nel presente documento e, nello stabilire i criteri di aggiudicazione (articolo 95), devono altresì tener conto dei criteri premianti ivi definiti. Gli articoli inclusi nel presente documento su cui si definiscono i criteri ambientali minimi sono i seguenti:

— Calzature non Dpi (CPV 19300000-9) (senza marcatura Ce);

— Calzature Dpi di categoria "O" (CPV 18830000-6): calzature da lavoro senza puntale di protezione;

— Calzature Dpi di protezione di categoria "P" (CPV 18830000-6): calzature di protezione, con puntale di protezione mediamente resistente (la metà della categoria S);

— Calzature Dpi di sicurezza di categoria "S" (CPV 18830000-6) calzature di sicurezza, con puntale di protezione particolarmente resistente;

— Borse, zaini, valigie e articoli in pelle (CPV 18900000-8);

Sugli articoli riportati, ovvero calzature e accessori in pelle, si definiscono criteri ambientali minimi anche qualora ricompresi in Bandi di Gara che riportino, come principale, un CPV diverso (ad esempio, se presenti in bandi relativi a capi di abbigliamento, divise e indumenti di protezione).

Nella definizione dei criteri ambientali minimi sono stati presi in considerazione i seguenti aspetti:

— definizione delle classi di prodotto il più vicina possibile alle tipologie presenti nelle gare “tipo” già indette;

— richiamo al rispetto dei requisiti di legge e adozione di principi più cautelativi ove necessario;

— valutazione degli impatti dell'intera filiera produttiva (dalle fasi di lavorazione delle materie prime, in particolare pelle e cuoio, sino all'assemblaggio finale dei prodotti) sulla base delle batev, e di studi e normativa volontaria di settore;

— requisiti di qualità e sicurezza del prodotto e riduzione impatti ambientali e sociali;

— considerazione di aspetti etici e sociali in relazione alla realtà produttiva;

— criteri premianti sulla base dell'ottimizzazione di processi, minimizzazione impatti di lavorazione e principi di circolarità dell'economia.

Per ulteriori approfondimenti e informazioni si rimanda al sito del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, alla pagina dedicata ai criteri ambientali minimi http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore, dove potranno essere pubblicate, qualora ritenuto necessario, note di chiarimento o di approfondimento in relazione ad aspetti tecnici, metodologici o normativi riferiti al presente documento.

 

Indicazioni di carattere generale relative all'appalto

1.1 Riferimenti normativi

I criteri ambientali minimi, definiti ai sensi di quanto stabilito nel codice dei contratti pubblici relativamente alla normativa sulla concorrenza e par condicio, consistono nelle “considerazioni ambientali” individuate in relazione ad una o più fasi di definizione della procedura di gara, volte a promuovere la diffusione delle tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale. I criteri ambientali sono definiti “minimi” perché tengono conto dell'esigenza di assicurare che i prodotti, i servizi, i lavori ad essi conformi, siano soddisfatti dall'offerta del mercato di riferimento.

I criteri ambientali corrispondono dunque a caratteristiche e prestazioni superiori a quelle previste dalle leggi vigenti il cui rispetto deve comunque essere assicurato.

A tal proposito devono essere rispettate le disposizioni della normativa vigente, comunitaria e nazionale, applicabili al ciclo produttivo e ai prodotti oggetto della fornitura.

In particolare, deve essere assicurato il rispetto degli adempimenti previsti dal Testo unico ambientale Dlgs 152/2006. in merito specificatamente alle emissioni atmosferiche, ai consumi e scarichi idrici e alla produzione di rifiuti durante le fasi di lavorazione e la conformità dei prodotti alle disposizioni del regolamento (Ce) n. 1907/2006 Reach sulla registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, del regolamento (Ce) n. 1272/2008 Clp Classificazione, etichettatura, imballaggio delle sostanze e delle miscele e del Regolamento (Ue) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai biocidi.

Devono essere, altresì, rispettate le disposizioni della normativa vigente, comunitaria e nazionale, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Inoltre, per la specifica categoria di prodotti oggetto del presente documento si riporta di seguito, a titolo indicativo e non esaustivo, la normativa di riferimento.

 

Calzature da lavoro generiche/speciali

Le calzature generiche/speciali da lavoro non DPI, possono essere sprovviste di marcatura Ce (Rif. decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475). In tal caso la calzatura non sarà individuata dall'Amministrazione come un Dispositivo di protezione individuale, ma come indumento da lavoro ordinario (decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 74, paragrafo 2.a).

Per i prodotti in cui vengono impiegate le pelli deve essere garantito il rispetto del regolamento (Ue) n. 301/2014 del 25 marzo 2014 relativo alla restrizione dell'immissione sul mercato degli articoli in cuoio o di quelli con parti in cuoio che contengono cromo VI in concentrazioni pari o superiori a 3 mg/kg (0,0003%) su peso totale secco del cuoio.

Le calzature classificate come Dpi (rispettivamente categorie “O”, “P”, “S”), dotate di marcatura Ce ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, devono presentare la documentazione attestante l'attribuzione del marchio e la conformità alle specifiche norme di riferimento:

— Uni En Iso 20344 Dispositivi di protezione individuale — Metodi di prova per calzature

— Uni En Iso 20347 Dispositivi di protezione individuale — Calzature da lavoro "Dpi O"

— Uni En Iso 20346 Dispositivi di protezione individuale — Calzature di protezione "Dpi P"

— Uni En Iso 20345 Dispositivi di protezione individuale — Calzature di sicurezza "Dpi S"

Se non diversamente specificato, si considera per ciascuna norma l'ultima edizione pubblicata.

Qualora le suddette normative, dovessero subire sostituzioni/aggiornamenti da parte degli Enti preposti, il prodotto dovrà essere conforme alle eventuali normative di riferimento vigenti al momento dell'applicazione dei Cam.

 

Dispositivi di protezione individuale: norme tecniche di riferimento.

Le calzature Dpi, in particolare, si differenziano in relazione alle esigenze specifiche di utilizzo e alle corrispondenti caratteristiche richieste. Pertanto, la scelta del corretto dispositivo di protezione dei piedi dipende dalla mansione del lavoratore, dalle caratteristiche di tali mansioni e dai rischi presenti nei luoghi di utilizzo. A titolo indicativo, alcune possibili caratteristiche di carattere generale relative alla sicurezza possono essere le seguenti:

— tomaio resistente allo strappo e alla flessione;

— fodere resistenti allo strappo e all'abrasione;

— suola resistente all'abrasione, alle flessioni, all'idrolisi, agli idrocarburi;

— resistenza al distacco tomaio/suola;

— resistenza alla corrosione dei puntali metallici;

— protezione da rischio di scivolamento;

— resistenza del battistrada agli oli minerali;

— protezione delle dita del piede con puntale antischiacciamento resistente all'impatto fino a 200 Joule.

Categoria del Dpi: dovrà essere indicata secondo quanto previsto dal decreto legislativo 4 dicembre 1992,:

I- Rischi minimi con modesta esigenza protettiva: richiesta la dichiarazione di conformità Ce

II- Per tutti i rischi non rientranti nella I e III categoria (rischi medi): richiesta la dichiarazione di conformità CE e l'attestato di certificazione CE;

III- Rischi elevati, protezione contro danni irreversibili: richiesta la dichiarazione di conformità CE e l'attestato di certificazione CE.

Classificazione: è quella prevista dal prospetto 1 della norma Uni En Iso di riferimento:

I— Calzature di cuoio ed altri materiali, escluse le calzature interamente di gomma o le calzature interamente di materiale polimerico.

II— Calzature interamente di gomma (cioè interamente vulcanizzate) o interamente di materiale polimerico (cioè interamente formate)

Categorie di marcatura: sono quelle definite dalle rispettive norme Uni En di categoria ("O", "P", "S").

Tutti i materiali utilizzati per la produzione di calzature Dpi, sia di provenienza naturale che sintetica, nonché le tecniche di lavorazione impiegate, devono soddisfare le esigenze espresse dalla normativa tecnica Europea in termini di sicurezza, ergonomia, comfort, solidità ed innocuità. Le calzature dotate di requisiti supplementari, oltre ai requisiti di base obbligatori previsti dalla normativa, devono essere riconoscibili attraverso l'individuazione dei simboli o delle categorie indicate nella marcatura visibile sull'etichetta cucita all'interno della calzatura.

In generale, è importante che le caratteristiche tecniche e prestazionali dei prodotti oggetto di gara siano valutate in funzione delle specifiche esigenze e delle tipologie di impiego previste e, per quanto possibile, dettagliate in conformità alle definizioni e specifiche tecniche e prestazionali già previste dalla normativa volontaria di settore.

 

1.2 Indicazioni generali per le stazioni appaltanti

Al fine di favorire l'attività di verifica della conformità alle caratteristiche ambientali richieste da parte delle stazioni appaltanti, nel documento sono descritte anche le informazioni da includere nell'offerta tecnica, l'eventuale documentazione da allegare o da presentare in sede di partecipazione alla gara, la documentazione tecnica da richiedere se la conformità non è assolta per mezzo di etichette ambientali conformi alla Iso 14024 o di certificazioni.

In considerazione della sostenibilità economica dei mezzi di prova per la verifica di alcune specifiche tecniche avanzate, si è ritenuto opportuno prevedere una soglia minima per l'applicabilità del criterio relativo. In ogni caso è fatta salva la facoltà, per le stazioni appalti, di applicare tali criteri anche per importi inferiori, o di utilizzarli come criteri premianti.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 82 del Dlgs 50/2016 recante indicazioni per “Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova”, laddove vengano richieste verifiche da parte di organismi di valutazione della conformità ai criteri ambientali, le stesse devono essere affidate ad enti accreditati, dall'Organismo unico di accreditamento nazionale3 , che opera in linea con quanto stabilito dal regolamento Ce n. 765/2008 e dalla norma internazionale Iso/Iec 17011.

Si raccomanda alle stazioni appaltanti, nella descrizione dell'oggetto dell'appalto, di indicare il decreto ministeriale di approvazione dei criteri ambientali utilizzati, in modo da facilitare le attività di monitoraggio e agevolare le imprese potenziali offerenti, rendendo immediatamente evidenti le caratteristiche ambientali richieste dalla stazione appaltante.

Ai sensi dell'articolo 34 del Dlgs 50/2016, le stazioni appaltanti devono tener conto dei criteri ambientali riportati nella sezione “criteri premianti”, quali elementi tecnici per la valutazione e l'aggiudicazione delle offerte. Sebbene la scelta di utilizzare uno o più “criteri premianti”, così come individuati nel presente documento, sia a discrezione della stazione appaltante, si ricorda che tali criteri sono volti a migliorare la fornitura degli articoli oggetto di gara, sotto il profilo qualitativo riferito alle caratteristiche ambientali, nonché a quelle sociali e innovative con rilievo ambientale.

Infine, sono riportate le modalità per effettuare le verifiche in sede di esecuzione contrattuale. Qualora non fosse già prassi contrattuale, si suggerisce alla stazione appaltante di collegare l'inadempimento contrattuale a sanzioni e/o, se del caso, alla previsione di risoluzione del contratto.

Si ricorda infine la possibilità per le stazioni appaltanti di inserire nel Disciplinare di gara, tra i requisiti di partecipazione, la richiesta di eventuali certificazioni ritenute necessarie per lo svolgimento dei servizi o della fornitura. Tale facoltà è generalmente riconosciuta alle stazioni appaltanti in virtù della discrezionalità che connota l'azione amministrativa ed è espressamente ammessa dall'articolo 87 del Codice, con l'avvertenza che possono essere considerati legittimi i requisiti prescritti dalla lex specialis che, pur essendo ulteriori e più restrittivi di quelli previsti dalla legge, rispettino il limite della logicità, della ragionevolezza e siano pertinenti e congrui rispetto all'oggetto del contratto4 .

 

1.1 Criteri sociali: Diritti Umani e condizioni di lavoro nelle catene di fornitura

La filiera delle calzature prevede processi sia a monte (concia), sia in fase di lavorazione finale (assemblaggio calzature), che possono risultare significativamente impattanti per l'ambiente e presentare criticità relativamente alle condizioni di lavoro lungo la catena della fornitura.

La sostenibilità ambientale costituisce attualmente una priorità dell'industria conciaria italiana, che nel tempo ha saputo sviluppare nuovi e più efficienti processi, investendo in ricerca ed innovazione e cooperando in stretta sinergia con tutta la filiera, consentendo un'ottimizzazione dei processi atti a ridurre gli impatti sull'ambiente e impegnandosi per il raggiungimento di elevati standard in termini di tracciabilità delle materie prime.

Tuttavia, spesso singole lavorazioni (generalmente quelle più impattanti quali: preparazione pelli, concia vera e propria, assemblaggio prodotto finito) possono essere condotte all'estero, in Paesi dove è elevato il rischio di lesione dei diritti umani fondamentali e del diritto al "lavoro dignitoso" oggetto di alcune Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (International Labour Organization – ILO).

Integrando criteri sociali relativi ai diritti umani, ai diritti dei lavoratori e alle condizioni di lavoro nella documentazione di gara pertinente, è possibile contrastare le distorsioni di mercato determinate da imprese che agiscono non in conformità con le norme e gli standard in materia di diritti umani e del lavoro. Affrontare l'impatto di queste imprese sui diritti umani e dei lavoratori "si rivela essenziale non soltanto per migliorarne la protezione ma anche per assicurarne un più alto livello di tutela attraverso lo sviluppo di un'adeguata cultura imprenditoriale e di nuove opportunità di crescita economica all'interno di un sistema di sana e corretta competizione economica"5 .

Attraverso l'applicazione dei criteri sociali è possibile assicurare che i beni del settore calzaturiero acquistati dalla pubblica amministrazione siano prodotti attraverso catene di fornitura che rispettino la normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori (es.: tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, orari di lavoro non eccessivi e salari superiori al minimo stabilito) e dove siano rispettati i diritti umani e i diritti dei lavoratori (libertà di associazione sindacale e diritto alla contrattazione collettiva, lavoro minorile, lavoro forzato/schiavitù e discriminazioni). Con l'applicazione di tali criteri si intende inoltre attuare i "Principi guida delle nazioni unite su imprese e diritti umani"6 .

Le stazioni appaltanti o i soggetti aggregatori, sono invitati pertanto, laddove tecnicamente possibile, a inserire criteri sociali ispirati alla "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici" adottata con Dm 6 giugno 2012. In particolare, le stazioni appaltanti o i soggetti aggregatori potranno inserire i criteri sociali con modalità che tengano in considerazione, ad esempio, la durata del contratto, gli importi contrattuali, l'offerta di articoli non in possesso di etichette che dimostrino il rispetto, lungo la catena di fornitura, degli standard sopra richiamati, l'eventuale possesso da parte dei fornitori di una certificazione SA8000 o equivalente.

 

2 Criteri ambientali minimi per l'acquisto di calzature da lavoro non Dpi e Dpi, articoli e accessori in pelle

2.1 Oggetto dell'appalto

Fornitura di calzature da lavoro non Dpi e Dpi, articoli e accessori in pelle (c.p.v. 19300000-9, 18830000-6, 18900000-8) a minore impatto ambientale conformi al decreto del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare del... Gu....... , con gestione responsabile della filiera.

I criteri ambientali sono da riferirsi sia ai pellami che a tutti gli altri materiali qualora siano presenti nelle calzature/articoli/accessori in percentuale superiore al 20% (peso/peso), fatta salva diversa indicazione per specifici requisiti tecnici.

 

2.2 Criteri di Selezione degli operatori economici: capacità tecniche e professionali

2.2.1 Responsabilità sociale di impresa

L'offerente deve dimostrare la propria capacità di applicare misure per la gestione etica della catena di fornitura tramite risorse professionali, capacità tecnica, procedure documentate finalizzate a garantire la tutela dei diritti dei lavoratori coinvolti lungo tutta la catena di fornitura, ossia il rispetto dei principali standard per condizioni di lavoro dignitose:

1. le Convenzioni dell'OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) di cui all'allegato X del Dlgs 50/2016;

2. le Convenzioni OIL riguardanti l'orario di lavoro e la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro (Convenzioni OIL n. 1 e 155);

3. le legislazioni nazionali, vigenti nei Paesi ove si svolgono tutte le fasi della catena di fornitura, riguardanti la tutela dei diritti dei lavoratori, compreso il salario minimo.

Quando le leggi nazionali e le Convenzioni sopra richiamate si riferiscono alla stessa materia, le suddette garanzie dovranno riguardare la conformità allo standard più elevato tra quello stabilito dalle leggi nazionali e quello delle Convenzioni.

 

Verifica: L'offerente deve dimostrare la capacità di gestire eticamente la catena di fornitura così come indicato nel criterio attraverso la certificazione SA8000, o equivalente, documentando efficacemente l'implementazione di una due diligence ("dovuta diligenza") lungo la filiera di produzione della calzatura, anche attraverso una attestazione/certificazione di conformità rilasciata da un organismo di valutazione della conformità.

 

2.2.2 Sistema di gestione ambientale

L'offerente deve applicare misure di gestione ambientale che siano idonee ad arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale, basato sulle pertinenti norme europee o internazionali.

 

Verifica: L'offerente deve dimostrare il rispetto del criterio tramite il possesso di una certificazione rilasciata ai sensi della norma Iso 14001, oppure tramite la registrazione Emas (regolamento n. 1221/2009, o, parimenti, altre prove che dimostrino e descrivano le misure equivalenti adottate in materia di gestione ambientale, con particolare riferimento alle procedure di:

— controllo operativo;

— sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali;

— preparazione alle emergenze ambientali e risposta.

 

2.3 Specifiche tecniche

2.3.1 Tracciabilità della filiera produttiva7

L'offerente deve garantire e dimostrare la massima trasparenza lungo l'intera filiera rispetto alle unità di produzione coinvolte nelle principali fasi del processo produttivo e ai rispettivi luoghi di lavorazione delle materie prime del manufatto che nel caso delle calzature riguardano la lavorazione della tomaia, della suola, e l'assemblaggio e la rifinitura della calzatura.

 

Verifica: L'offerente deve presentare la documentazione atta a dimostrare la trasparenza e la tracciabilità in tutte le fasi del processo produttivo dell'oggetto dell'appalto (calzature/articoli di buffetteria), le registrazioni e le evidenze oggettive che indichino la conformità ai requisiti richiesti per il criterio. A tal fine l'offerente deve presentare una dichiarazione del rappresentante legale contenente il nome completo di tutte le unità di produzione e degli impianti di trasformazione autorizzati, gli indirizzi dei siti produttivi, e le tipologie di prodotti realizzati. Come previsto dalle clausole contrattuali, per gare d'appalto superiori ad una certa soglia8 l'aggiudicatario potrà essere sottoposto ad audit in situ lungo la filiera di approvvigionamento (per il pellame, dalla fase di concia al prodotto finito).

 

2.3.2 Requisiti relativi a pelle e cuoio

Il pellame impiegato per la produzione delle calzature e degli altri articoli e accessori in pelle deve rispondere ai requisiti richiesti dalle norme cogenti e dalle eventuali norme tecniche in funzione degli usi previsti, inclusa la direttiva 94/11/Ce sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore.

Costituiscono, in particolare, disposizioni vincolanti per le componenti in pelle, in funzione della tipologia e della destinazione d'uso:

Uni 10594:2010 Caratteristiche e requisiti dei cuoi destinati all'industria calzaturiera

Uni 10740:2008 Scamosciato per asciugatura – Caratteristiche e requisiti

Uni 10826:2012 Caratteristiche e requisiti dei cuoi destinati all'industria della pelletteria e degli accessori

Uni 10885:2012 Pelle conciata al vegetale – Definizione, caratteristiche e requisiti

Uni 10886:2012 Caratteristiche e requisiti dei cuoi destinati alla manifattura di guanti

Uni/TS 11268 Caratteristiche e requisiti dei cuoi per selleria

Verifica: l'offerente deve presentare i rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità, relativi ai requisiti minimi obbligatori (pacchetti standard previsti dai laboratori) richiamati nelle norme tecniche indicate nel criterio, al fine di qualificare le caratteristiche e i requisiti dei cuoi per le specifiche produzioni di calzature e di articoli e accessori in pelle (buffetteria).

 

2.3.3 Sostanze pericolose nel prodotto finale9

Nel prodotto finale, e in tutti i materiali omogenei o negli articoli che sono parte della struttura del prodotto finale, non devono essere intenzionalmente aggiunte:

— le sostanze afferenti all'articolo 57 del regolamento (Ce) n. 1907/2006 (Reach) iscritte in allegato XIV alla data di pubblicazione del bando o della richiesta d'offerta né le sostanze elencate in conformità all'articolo 59, paragrafo 1, del Regolamento (Ce) n. 1907/2006, ovvero le sostanze identificate come estremamente problematiche (SVHC, tali sostanze sono quelle incluse nell'elenco delle sostanze candidate, reperibile al seguente indirizzo: http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp) in concentrazione maggiore allo 0,1% in peso;

— le sostanze o le miscele classificate o classificabili in concentrazione maggiore allo 0,1% in peso che, ai sensi del Regolamento (Ce) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, hanno le seguenti indicazioni di pericolo:

  • cancerogene, mutagene e/o tossiche per la riproduzione (CMR) appartenenti alle categorie 1A, 1B e 2 (H340, H341, H350, H350i, H360, H351, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362)
  • tossicità acuta per via orale, cutanea e per inalazione categorie 1, 2 e 3 (H300, H301, H310, H311, H330, H331, EUH070)
  • tossicità in caso di aspirazione categoria 1 (H304)
  • tossicità specifica per organi bersaglio STOT, categoria 1(H370, H372)
  • pericolose per l'ambiente acquatico, categoria 1 (H400, H410);

— le sostanze o le miscele classificate o classificabili in concentrazione maggiore all'1% in peso che, ai sensi del Regolamento (Ce) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, hanno le seguenti indicazioni di pericolo:

  • pericolose per l'ambiente acquatico, categoria 2, 3 e 4 (H411, H412, H413)
  • tossicità specifica per organi bersaglio STOT, categoria 2 (H371, H373).

Inoltre il prodotto finale, i materiali omogenei o gli articoli che lo compongono o le formulazioni utilizzate, non devono contenere le sostanze specificate nella lista delle sostanze soggette a restrizioni (Rsl) se applicabili ai prodotti oggetto dei presenti Cam, o le devono contenere entro i valori limite riportati nell'appendice I nella cui tabella sono altresì specificate le fasi del processo produttivo, le condizioni di applicabilità, e i sistemi di verifica per dimostrare la conformità al criterio.

 

Verifica: l'offerente deve presentare una dichiarazione di conformità redatta in base alle dichiarazioni dei fornitori e a supporti documentali come la Scheda Dati di Sicurezza ove presente, relativamente alla conformità ai requisiti di cui sopra per i materiali omogenei o gli articoli che compongono il prodotto. La dichiarazione di conformità presentata dovrà essere corredata dai rapporti di prova relativi alle sostanze soggette a restrizione indicate nella lista presente nell'appendice I, rilasciati da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi della norma tecnica Iso 17025. Al fine di tener conto della sostenibilità economica delle prove, le sostanze da testare sono selezionate dal fornitore10 delle sostanze considerando anche gli usi specifici della calzatura oggetto dell'offerta.

Le dichiarazioni di conformità devono fare riferimento alla versione più recente del Candidate List pubblicata dall'Echa.

 

2.3.4 Consumo idrico

Durante il processo di concia della pelle e del cuoio destinati ad essere utilizzati nel prodotto finale, devono essere osservati i seguenti limiti sul consumo di acqua espresso in volume di acqua medio annuo consumato per tonnellata di pelle e cuoio:

 

Tabella x. Valori limite massimi concessi per il processo di conciatura

 

Tipologia

Vm (H2O)/t (pelle)

Pelli di grandi dimensioni

28 m³/t

Pelli di piccole dimensioni

45 m³/t

Pelli conciate al vegetale

35 m³/t

 

Verifica: l'offerente deve presentare una dichiarazione di conformità da parte dell'azienda fornitrice del cuoio o di lavorazione della pelle. La dichiarazione deve indicare l'importo annuo della produzione di cuoio e di consumo relativo di acqua in base ai valori medi mensili degli ultimi 12 mesi precedenti la presentazione dell'offerta, supportata dai valori fatturati dalla società che gestisce il servizio idrico integrato oppure, se del caso, dalla denuncia annuale alle autorità competenti dei volumi idrici derivati dai pozzi.

 

2.3.5 Domanda chimica di ossigeno (COD) nei reflui provenienti dai distretti conciari, dai processi di finissaggio dei tessili e dai processi di produzione dei polimeri/resine naturali e sintetici/che

I seguenti requisiti tecnici sono obbligatori solo per gare d'appalto con importi a base d'asta uguali o superiori a 40.000 €.11

 

— COD nei reflui provenienti dai distretti conciari

Il valore della domanda chimica di ossigeno (COD) presente nei reflui provenienti dalla conceria, quando vengono scaricati nelle acque superficiali dopo il trattamento sia in loco che fuori sede, non deve superare i 160 mg/l.

 

Verifica: l'offerente deve fornire una dichiarazione di conformità supportata dalla documentazione tecnica e dai rapporti di prova per la determinazione della richiesta chimica di ossigeno nelle acque previsti dai metodi di misura Apat-Irsa 5130 (2003)12 e Ispra-Cnr Irsa 5135 (2014)13 relativi alla media delle misurazioni effettuate14 nell'anno precedente l'offerta. I dati devono dimostrare la conformità del sito di produzione o, se l'effluente è trattato esternamente al sito, dell'impianto di trattamento delle acque reflue.

 

— COD nei reflui provenienti dai processi di finissaggio dei tessili

Se le parti tessili rappresentano almeno l'80% della superficie della tomaia, del rivestimento della tomaia e suola interna della calzatura (rif. direttiva 94/11/Ce), nei processi a umido per il finissaggio dei materiali tessili, comprendenti l'applicazione di resine termoindurenti, la fissazione a caldo della tintura, il rivestimento e l'impregnazione, il valore della domanda chimica di ossigeno (COD) presente nei reflui provenienti dai processi di finissaggio dei materiali tessili non deve superare 20,0 g/kg di materiali tessili lavorati. Il requisito è misurato a valle dell'impianto di trattamento delle acque reflue in situ o dell'impianto di trattamento che riceve le acque reflue dalle unità produttive in cui avvengono tali processi.

Verifica: l'offerente deve fornire una dichiarazione di conformità supportata dalla documentazione tecnica e dai rapporti di prova per la determinazione della richiesta chimica di ossigeno nelle acque previsti dai metodi di misura Apat-Irsa 5130 (2003)15 e Ispra-Cnr Irsa 5135 (2014)16 , relativi alle medie delle misurazioni effettuate17 nell'anno precedente l'offerta. I dati devono dimostrare la conformità del sito di produzione o, se l'effluente è trattato esternamente al sito, dell'impianto di trattamento delle acque reflue.

I prodotti tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel Ue in base ai criteri ecologici stabiliti dalla decisione 2014/350/Ue sono ritenuti conformi al criterio.

 

— COD nei reflui provenienti dai processi di produzione dei polimeri/resine naturali e sintetici/che

Se il contenuto di polimeri/resine naturali e sintetici è superiore al 20% (peso/peso), il valore della Domanda Chimica di Ossigeno (COD) negli scarichi delle acque reflue provenienti dai loro processi di produzione, quando scaricati nelle acque di superficie dopo il trattamento (in loco o altrove), non deve superare i 150,0 mg/l . Questo requisito si applica ai processi ad umido utilizzati per la produzione della gomma.

 

Verifica: l'offerente deve fornire una dichiarazione di conformità supportata dalla documentazione tecnica e rapporti di prova per la determinazione della richiesta chimica di ossigeno nelle acque previsti dai metodi di misura Apat-Irsa 5130 (2003)18 e Ispra-Cnr Irsa 5135 (2014)19 , alle medie delle misurazioni effettuate20 nell'anno precedente l'offerta. I dati devono dimostrare la conformità del sito di produzione o, se l'effluente è trattato esternamente al sito, dell'impianto di trattamento delle acque reflue.

 

2.3.6 Riduzione del carico di Cromo nei reflui

L'offerente utilizza pelli per la cui produzione sono stati impiegati bagni di concia in cui sono stati adoperati sali di cromo di recupero e/o invia i propri bagni ad un consorzio di recupero.

In alternativa al recupero in impianti di trattamento dei reflui dovranno essere utilizzati prodotti concianti ad alto esaurimento che garantiscono risultati equivalenti a quelli tradizionali con impiego di dosaggi inferiori.

Verifica: l'offerente o il fornitore della pelle utilizzata per produrre il prodotto finito deve presentare una documentazione tecnica sottoscritta dal rappresentante legale in cui si attesta l'impiego di sali di cromo in parte recuperati e/o copia del Mud attestante l'invio dei bagni di concia a recupero.

Se utilizzati concianti ad alto esaurimento, l'offerente deve presentare le specifiche tecniche dei prodotti utilizzati contenenti il dettaglio della percentuale di efficienza21 di prestazioni dei prodotti chimici impiegati e/o la documentazione tecnica dei sistemi di dosaggio.

 

2.3.7 Composti organici volatili (Cov)

I seguenti requisiti tecnici sono applicabili solo per gare d'appalto con importi a base d'asta uguali o superiori a 40.000 €22 .

L'impiego complessivo di Cov nella produzione di calzature non deve superare 18 g Cov/paio. Per le calzature classificate come dispositivi di protezione individuale secondo la direttiva 89/686/Cee (recepita in Italia con il Dlgs 475/1992), l'impiego complessivo di Cov durante la produzione finale di calzature non deve superare i 20 g Cov/paio.

Per gli articoli e/o accessori in pelle, l'impiego complessivo di Cov durante le fasi di produzione non deve superare i 120 g/m2.

 

Verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità supportata da un calcolo dell'impiego complessivo di Cov durante la produzione finale di scarpe secondo la norma En 14602. Il calcolo deve essere supportato dalla documentazione (registrazione degli acquisti di pelle, adesivi, finiture e produzione di calzature) a seconda dei casi.

Qualora il prodotto sia classificato come dispositivo di protezione individuale deve essere fornita una copia della certificazione rilasciata da un organismo di certificazione notificato ai sensi della direttiva 89/686/Cee.

 

2.3.8 Durabilità e caratteristiche tecniche delle calzature

Le calzature da lavoro ordinario23 , rispondenti alle caratteristiche definite dal comma 2, dell'articolo74, del Dlgs 81/2008, devono garantire i parametri di durata indicati in appendice II24 .

 

Verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità supportata da rapporti di prova, come specificato in appendice II [tabella/norma tecnica].

 

2.4 Criteri premianti

2.4.1 Gestione responsabile della filiera

Lungo tutta la filiera, l'offerente deve garantire e dimostrare:

— la tracciabilità

— il rispetto delle norme sui diritti e sulla sicurezza dei lavoratori

— la corresponsione di salari dignitosi

— la libertà di associazione e contrattazione collettiva

— la piena trasparenza.

A seconda del livello di approfondimento dell'indagine circa la sussistenza del rispetto delle norme sui diritti umani e sulla sicurezza dei lavoratori, si potrebbero prevedere punteggi più alti, impostati nel modo seguente:

— per le calzature, un punteggio base per gli offerenti che dimostrano il rispetto della dovuta diligenza attraverso la relazione e i dati richiesti per il montaggio e finitura della calzatura (eseguito dall'offerente). È previsto il massimo del punteggio se l'indagine prende in considerazione anche la realizzazione della tomaia e della suola.

— Per gli accessori in pelle, un punteggio base se gli offerenti dimostrino che è stata applicata la dovuta diligenza per il taglio, l'assemblaggio e il confezionamento. Un punteggio più elevato qualora esteso alla materia prima pellame.

 

Verifica: l'offerente deve presentare una relazione sottoscritta dal rappresentante legale che descriva l'impatto delle proprie attività sui diritti umani e sui diritti dei lavoratori lungo l'intera filiera produttiva.

La predetta relazione deve includere una rendicontazione dei processi e delle politiche di due diligence e dell'efficacia delle misure adottate per affrontare gli impatti negativi delle attività, utilizzando gli indicatori misurabili riportati di seguito:

1. dati sulla tracciabilità della filiera produttiva, ovvero gli indirizzi dei siti produttivi e logistici, intermediari, importatori, marchi di tutte le unità coinvolte nella produzione delle calzature/articoli in pelle.

2. Dati occupazionali dei fornitori/fabbriche, ovvero il numero dei lavoratori impiegati presso fornitori e subfornitori, suddivisi per genere, inquadramento retributivo medio per livello, media mensile degli straordinari, benefit, presenza di sindacati e contratti integrativi, tipo di contratti di lavoro, eventuali rapporti di ispezione e verifiche, formazione per i lavoratori, registro degli infortuni.

3. Informazioni economiche, ovvero il fatturato e pezzi venduti, suddivisione percentuale dei singoli marchi sul totale del fatturato, composizione del prezzo.

A titolo di esempio, si allega in Appendice III un fac-simile di scheda contenente le informazioni richieste all'offerente e di modulo che l'offerente dovrà distribuire ai propri fornitori e subfornitori principali. Tali dati devono essere pubblicati in forma aperta e accessibile a tutti i soggetti interessati, sul sito web dell'azienda offerente.

Come previsto dalle clausole contrattuali, per gare d'appalto superiori ad una certa soglia25 l'aggiudicatario potrà essere sottoposto ad audit in situ lungo la filiera di approvvigionamento (per il pellame, dalla fase di concia al prodotto finito).

 

2.4.2 Etichette ambientali di tipo I

Si attribuisce un punteggio premiante alla fornitura costituita da articoli che rispettano le tutte le prestazioni indicate nella decisione (Ue) 2016/1349 della Commissione europea del 5 agosto 2016 sull'Ecolabel Ue per le calzature e ss.mm.ii.

 

Verifica: l'offerente deve dimostrare il possesso dell'Ecolabel europeo o di altre etichette ambientali equivalenti di tipo I, regolamentate dalla norma tecnica Iso 14024. Nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 69 del decreto legislativo 50/2016 l'amministrazione aggiudicatrice accetta altri mezzi di prova idonei a dimostrare il rispetto dei requisiti richiesti.

 

2.4.3 Cromo risultante dalla depurazione degli scarichi conciari

La concentrazione totale di cromo risultante dalla depurazione degli scarichi conciari consortili o delle singole aziende, non deve superare 1,0 mg/l come specificato nella decisione di esecuzione 2013/84/Ue26 della Commissione.

 

Verifica: l'offerente deve presentare una dichiarazione di conformità al criterio su base media mensile dell'impianto consortile cui conferisce gli scarichi, supportata da un rapporto di prova in cui il cromo sia stato determinato utilizzando uno dei seguenti metodi: Iso 9174, En 1233 o En Iso 11885. Se non collegato ad un impianto di trattamento consortile, l'offerente deve presentare una dichiarazione di conformità con Bat 10, Bat 11 o 12, a seconda dei casi, della decisione della Commissione 2013/84/Ue relativa alla riduzione del contenuto di cromo negli scarichi delle acque reflue.

 

2.4.4 Depilazione delle pelli senza solfuri

L'offerente deve utilizzare pelli prodotte con processi di depilazione senza solfuro di sodio e solfidrato di sodio.

 

Verifica: l'offerente o il fornitore della pelle utilizzata per produrre il prodotto finito deve presentare una relazione tecnica sottoscritta dal rappresentante legale in cui riporta la procedura di depilazione e l'alternativa utilizzata per la depilazione delle pelli senza solfuri con le relative registrazioni che ne dimostrano l'acquisto (fatture).

 

2.4.5 Componenti tessili costituiti da fibre riciclate

Le fibre tessili27 impiegate per la produzione di calzature e di accessori e articoli in pelle devono essere costituite da fibre riciclate (sia naturali che sintetiche28 ) o da fibre sintetiche ottenute dal riciclo di materiale plastico.

 

Verifica: il contenuto di riciclato delle parti tessili deve essere verificato attraverso un bilancio di massa rilasciato da un organismo di valutazione della conformità che permetta l'esatta quantificazione della % di riciclato nel materiale o tramite certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy®, Plastic Seconda Vita o equivalenti) oppure etichetta ambientale di tipo I ai sensi della norma Iso 14024 che soddisfi il requisito contenuto nel criterio.

 

2.4.6 Materiali polimerici

Nella produzione delle suole deve essere impiegato Pva senza stabilizzanti termici a base di Piombo e Cadmio e senza ftalati a basso peso molecolare (DEHP(dieftilesiftalato), BBP(butilbenzilftalato), DBP(dibutilftalato), DIBP (diisobutiliftalato)) oppure PVC riciclato.

 

Verifica: l'offerente deve fornire una dichiarazione di conformità del rappresentante legale che attesti l'utilizzo del PVC senza le sostanze sopra indicate con relativi rapporti di prova Iso/Ts 16181-2011 o CPSC-CH-C1001-09.3 attestanti la sostituzione di quest'ultimi nella sua preparazione oppure dell'impiego di Pvc riciclato con la certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita o equivalenti).

 

2.4.7 Risparmio idrico

I quantitativi di acqua impiegati devono essere ottimizzati in tutte le tappe della lavorazione a umido mediante il ricorso al lavaggio per lotti anziché con acqua corrente, ove possibile, alla tecnica a bagni corti e/o devono essere utilizzate tecnologie in grado di riciclare l'acqua di processo.

 

Verifica: l'offerente deve fornire una descrizione dettagliata del sistema impiegato per l'ottimizzazione dei quantitativi di acqua lungo il ciclo di vita della calzatura.

 

2.4.8 Utilizzo di tecnologie pulite in fase di finissaggio, verniciatura, giunteria e assemblaggio

La stazione appaltante attribuirà punteggi premianti:

— per l'impiego di prodotti a base acquosa nel trattamento delle materie prime e delle componenti (serigrafia, finissaggio, verniciatura), nell'incollaggio delle parti (giunteria e assemblaggio) e nella finitura delle calzature;

— per l'impiego di prodotti reticolabili con radiazioni UV per la stampa serigrafica e per l'incollaggio;

— per l'impiego di adesivi solidi termofusibili per la giunteria e le altre fasi di assemblaggio dei componenti.

Verifica: l''offerente deve descrivere gli strumenti utilizzati per le fasi di finissaggio verniciatura giunteria e assemblaggio, indicando eventualmente le quantità di prodotto utilizzato sul totale.

 

2.4.9 Recupero dei sottoprodotti di lavorazione – Bilancio Materico

Deve essere massimizzato l'utilizzo dei sottoprodotti di lavorazione della calzatura e delle singole materie prime (nell'intera filiera produttiva), all'interno dello stesso o altro ciclo produttivo, minimizzando la produzione di rifiuti (vedere appendice IV).

Verifica: l'offerente deve fornire una descrizione dettagliata della tipologia e della quantità (anche percentuale) dei rifiuti prodotti e di quelli destinati a recupero, specificandone il trattamento, sia della produzione della calzatura che delle materie prime, anche attraverso analoga documentazione rilasciata da ciascun fornitore di pellame e altro materiale rilevante.

 

2.4.10 Innovazione di processo e prodotto

La stazione appaltante attribuirà punteggi premianti per le seguenti innovazioni:

— utilizzo tecnologie innovative certificate

— impiego sistemi di ottimizzazione del taglio per la riduzione di sfridi e scarti

— investimenti effettuati per innovazione tecnologica quale sensoristica, automazione di processo ecc. e ricerca (i punteggi potranno essere riferiti al valore percentuale dell'investimento rispetto al volume di fatturato)

— partecipazione a progetti di ricerca o collaborazioni con Università ed Enti di ricerca.

 

Verifica: l'offerente presenta una relazione tecnica sul possesso dei requisiti richiesti, corredata da idonea documentazione comprovante la conformità al criterio (ad esempio: certificazione dell'innovatività delle tecnologie adottate29 , specifiche tecniche e dati acquisto di impianti per ottimizzazione e innovazione processi, dati economici e di bilancio, documentazione attestante la partecipazione ai progetti di ricerca, etc.).

 

2.4.11 Risparmio energetico

L'offerente deve impiegare per la produzione finale di calzature sistemi ad alta efficienza e basso consumo energetico.

 

Verifica: l'offerente presenta una relazione tecnica in cui inserisce le specifiche tecniche del sistema di efficienza utilizzato.

 

2.4.12 Raccolta e riuso delle calzature esistenti ante gara

L'offerta deve prevedere che le calzature esistenti, ossia quelle da sostituire con la fornitura, vengano disassemblate nelle singole componenti prima di essere inviati agli specifici centri di raccolta e recupero autorizzati.

 

Verifica: l'offerente si impegna a fornire le informazioni relative all'indicazione delle parti terze da coinvolgere per l'assolvimento di tale clausola contrattuale e relativo accordo preliminare dalle stesse sottoscritto. L'aggiudicatario deve fornire all'amministrazione aggiudicatrice informazioni dettagliate e relative prove per dimostrare l'assolvimento di tale impegno in sede di esecuzione di tale clausola contrattuale.

 

2.5 Condizioni di esecuzione/ clausole contrattuali

2.5.1 Audit aspetti sociali

Per gare d'appalto superiori ad una certa soglia (da definire30 ), come riportato nel criterio relativo alla tracciabilità e trasparenza lungo la catena di produzione delle calzature, l'aggiudicatario, qualora richiesto, dovrà sottoporsi ad audit in situ, lungo la catena di fornitura, da parte di personale specializzato della stazione appaltante o chi per essa (Centrale di Committenza o altri Uffici di controllo Indipendenti nazionali e internazionali), per verificare la conformità a quanto dichiarato e presentato in relazione alla tracciabilità e alla gestione responsabile della filiera riportate rispettivamente nei criteri 2.3.1 e 2.4.1.

Gli audit in situ consistono in visite non annunciate, interviste fuori dai luoghi di lavoro, interviste ai sindacati e alle Ong locali per comprendere il contesto locale nel quale sono coinvolti i lavoratori.

 

2.5.2 Raccolta differenziata

L'offerente dovrà applicare la raccolta differenziata dei rifiuti in modo tale da preservare, evitando miscelazioni, le caratteristiche tecniche dei diversi materiali, rendendo gli stessi utilizzabili da processi di recupero/riciclaggio effettuati da aziende specializzate.

 

Verifica: l'offerente deve dare indicazioni dettagliate sulle tipologie di rifiuto prodotte in azienda31 con le relative caratteristiche di pericolosità eventuali e modalità di gestione della raccolta e dello smaltimento eventuale.

 

Appendice I

Elenco delle sostanze con restrizioni d'uso (RLS)

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 348 KB


Appendice II

Parametri di durabilità per calzature ordinarie

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 249 KB


Appendice III

Note ufficiali

1.

Il Pan Gpp, redatto ai sensi della legge 296/2006 -articolo 1 commi 1126, 1127, 1128- è stato adottato con decreto interministeriale del 11 aprile 2008 (Gu n. 107 del 8 maggio 2008).

2.

Dlgs 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/Ue, 2014/24/Ue e 2014/25/Ue sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici".

3.

Per l'Italia Accredia è l'ente unico di accreditamento http://www.accredia.it/.

4.

Anac (Schema disciplinare bandi tipo)

5.

Piano d'azione nazionale su impresa e diritti umani 2016 – 2021 (bozza per la consultazione, luglio 2016), Comitato interministeriale per i diritti umani (Cidu).

6.

Consiglio dei Diritti Umani, Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework, A/HRC/17/31, 21 marzo 2011.

7.

Nel caso del pellame la tracciabilità viene richiesta dalla concia.

8.

Cfr paragrafo 2.5.1 Audit aspetti sociali

9.

I limiti previsti nel seguente criterio non sono applicabili a specifici dispositivi di protezione individuale (Dpi) che per garantire determinate prestazioni funzionali e condizioni di sicurezza devono rispettare le relative norme tecniche di settore

10.

Il fornitore, in quanto produttore della specifica sostanza è l'unico che abbia la capacità di associare quest'ultima al semilavorato e quindi ai test da effettuare.

11.

In considerazione della sostenibilità economica dei mezzi di prova per l'attestazione di conformità per le specifiche tecniche richieste, si è ritenuto opportuno prevedere una soglia minima per l'applicabilità del criterio. Ferma restando la facoltà per le stazioni appalti di applicarle anche per importi inferiori, ovvero, in tali casi, di utilizzarli come criteri premianti.

12.

Dal Manuale e linea Guida Apat-Irsa N. 29/2003.

13.

Dal Manuale e linea Guida Ispra Cnr-Irsa N. 117/2014

14.

La media è calcolata su base mensile, ovvero sulla base della frequenza di misura richiesta nell'autorizzazione allo scarico, se inferiore alla media mensile

15.

Vedi nota 11

16.

Vedi nota 12

17.

Vedi nota 13

18.

Vedi nota 11

19.

Vedi nota 12

20.

Vedi nota 13

21.

Nella documentazione tecnica del prodotto deve essere segnalata l'efficienza di prestazione rispetto a prodotti convenzionalmente utilizzati

22.

In considerazione della sostenibilità economica dei mezzi di prova per l'attestazione di conformità per le specifiche tecniche richieste, si è ritenuto opportuno prevedere una soglia minima per l'applicabilità del criterio. Ferma restando la facoltà per le stazioni appalti di applicarle anche per importi inferiori, ovvero, in tali casi, di utilizzarli come criteri premianti.

23.

Non ci si riferisce alle calzature Dpi, con marcatura Ce, in quanto già corrispondono a precisi requisiti di durata in funzione della destinazione d'uso prevista, secondo la normativa vigente.

24.

L'appendice riporta la durabilità ottimale, per tipologia d'uso delle calzature "ordinarie", basata sulla categorizzazione del marchio Ecolabel Ue (decisione n. 1349/2016 - calzature).

25.

Cfr paragrafo 2.5.1 Audit aspetti sociali.

26.

Decisione di esecuzione 2013/84/Ue della Commissione, dell'11 febbraio 2013, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Bat) concernenti l'industria conciaria ai sensi della direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (Gu L 45 del 16 febbraio 2013, pag. 13).

27.

Criterio applicabile laddove non sia prevista una specifica composizione del tessuto nella documentazione tecnica di gara e laddove, per garantire prestazioni funzionali o condizioni di sicurezza, il tessuto non debba essere "tecnico" ovvero composto da un mix di fibre sintetiche e non, quali ad es. nel caso di dispositivi di protezione specifici.

28.

Come la Cordura.

29.

Es: Certificazione ICEC di processi aziendali innovativi o equivalenti.

30.

Si lascia alla opportuna valutazione della stazione appaltante, in funzione delle caratteristiche del capitolato tecnico, l'importo a base di gara al di sopra del quale applicare tale clausola.

31.

Ad esempio, come da norma Uni En 12940: Rifiuti di fabbricazione delle calzature classificazione e gestione dei rifiuti.

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