Recupero semplificato rifiuti, violazione condizioni equivale a gestione illecita
Rifiuti (Giurisprudenza)
L'attività di gestione rifiuti in forma semplificata svolta al di fuori delle condizioni prescritte all'atto della richiesta iniziale (o di rinnovo) diventa illegale ai sensi dell'articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (sentenza 2401/2018) nel respingere il ricorso del titolare di un'attività di recupero in procedura semplificata di rifiuti speciali non pericolosi, condannato per "gestione non autorizzata di rifiuti" dalla Corte di Appello di Milano a causa della realizzazione di un deposito incontrollato di rifiuti all'interno del sito aziendale.
La Suprema Corte ne ha approfittato per affermare il seguente principio di diritto: “In tema di rifiuti, lo svolgimento di attività di gestione in forma semplificata, al di fuori delle condizioni prescritte all'atto della richiesta iniziale o nella richiesta di rinnovo, fa insorgere il pericolo, che il legislatore ha voluto prevenire, richiedendo l'assoggettamento dell'attività ad un controllo della P.a., divenendo conseguentemente illegale ai sensi dell'articolo 256, comma 1, lettera a) del Dlgs 152/2006, la prosecuzione in difformità dal titolo o dalle condizioni indicate nella richiesta, di rinnovo o di rilascio iniziale".
Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Rifiuti - Recupero semplificato - Violazione condizioni prescritte nell'atto della richiesta iniziale o di rinnovo - Controllo della P.a. - Pericolo - Illegalità - Gestione non autorizzata di rifiuti - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Reato - Sussistenza
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente
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