Recupero semplificato rifiuti, autorizzazione decorre da iscrizione registro
Rifiuti
Il quinquennio di validità dell'autorizzazione al recupero in forma semplificata dei rifiuti, secondo la Corte di Cassazione, decorre dalla data di iscrizione della comunicazione di inizio attività nel registro provinciale.
La Suprema Corte (sentenza 38873/2015) ha così ritenuto infondato il motivo di ricorso presentato contro una condanna per gestione non autorizzata di rifiuti (articolo 256, Dlgs 152/2006).
Respinta la tesi del ricorrente il quale aveva sostenuto di esser stato fuorviato dal provvedimento della Provincia che, nel dare atto della decorrenza della comunicazione di inizio operazioni di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del Dlgs 152/2006, aveva statuito la sospensione dello stesso atto fino alla comunicazione della accettazione delle garanzie finanziarie (poi avvenuta).
Le circostanze relative alla sospensione dell’attività in attesa della polizza fideiussoria, così come la decorrenza del termine di 90 giorni che deve intercorrere tra la comunicazione di inizio attività e l'esercizio delle operazioni di recupero, non ha alcuna influenza sul termine di validità dell'autorizzazione che resta di cinque anni a decorrere dalla data di iscrizione.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Rifiuti - Procedure semplificate di recupero - Articoli 214 e 216, Dlgs 152/2006 - Comunicazione di inizio attività - Decorrenza termine autorizzazione - Provvedimento di iscrizione nel registro provinciale - Decorrenza termine di 90 giorni per operazioni recupero - Irrilevanza
Lo Strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa
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