News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 2 novembre 2015

Recupero rifiuti, rinnovo comunicazione "non è una mera formalità"

Rifiuti

(Alessandro Geremei)

Recupero rifiuti, rinnovo comunicazione "non è una mera formalità"

Ai sensi  dell'articolo 216 del Dlgs 152/2006, la Provincia è chiamata ad effettuare, anche in relazione al rinnovo, la medesima verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge in sede di prima comunicazione.

 

La Corte di Cassazione (sentenza 41049/2015) ha così respinto il ricorso presentato dal titolare di un impianto di recupero rifiuti il quale, non avendo effettuato alcuna modifica dell'impianto nei cinque anni trascorsi dalla prima comunicazione semplificata, ha contestato la competenza della Provincia ad imporre nuove prescrizioni in sede di rinnovo della comunicazione.

 

Nulla esclude invece che il potere della P.a. di imporre specifiche prescrizioni stabilito dal Dlgs 152/2006, precisa invece la Suprema Corte, possa esser esercitato anche in sede di rinnovo della comunicazione.

 

Confermata quindi la condanna inflitta per gestione non autorizzata di rifiuti (articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006) visto che l'impresa, violando il divieto di prosecuzione delle attività fino alla realizzazione delle migliorie richieste, emanato dalla Provincia ai sensi del comma 4 dell'articolo 216, ha continuato ad operare "in assenza di comunicazione".

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 13 ottobre 2015, n. 41049

Rifiuti - Impianti recupero - Comunicazione semplificata - Articolo 216, Dlgs 152/2006 - Rinnovo - Verifica medesima a quella richiesta per la prima comunicazione - Divieto provinciale alla prosecuzione delle attività - Violazione - Assenza di comunicazione - Equivalenza - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Sanzionabilità

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

Dm Ambiente 5 febbraio 1998

Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero

Dm Ambiente 10 agosto 2012, n. 161

Disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo - Criteri qualitativi da soddisfare per essere considerati sottoprodotti e non rifiuti - Attuazione articolo 49 del Dl 1/2012 ("Dl Liberalizzazioni")

SPECIALE Codice Ambiente (Dlgs 152/2006)
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente

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