Tutela acque, Ente ambientalista può sempre impugnare atti lesivi
Acque (Giurisprudenza)
In materia di accesso alla giustizia in materia ambientale, un’organizzazione per la tutela dell’ambiente può impugnare l’autorizzazione di un progetto lesivo dello stato dei corpi idrici, anche se la normativa nazionale lo esclude.
La Corte di Giustizia europea, con sentenza 20 dicembre 2017, n. 987, ha stabilito che ai sensi dell’articolo 9, Decisione 2005/370/Ce (Convenzione di Aarhaus), un’organizzazione per la tutela dell’ambiente debitamente costituita deve poter impugnare dinanzi ad un organo giurisdizionale una decisione di autorizzazione di un progetto che possa essere contrario all’obbligo di impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici (Direttiva 2000/60/Ce).
Questo diritto prevale su un’eventuale legislazione nazionale che confina il diritto di ricorso alla sole persone e che esclude le organizzazioni per la tutela dell’ambiente dalla possibilità di ricorrere.
Conclusione della Convenzione di Århus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale
Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque
Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2000/60/Ce – Politica dell’Unione europea in materia di acque – Articolo 4, paragrafo 1, e articolo 14, paragrafo 1 – Obblighi di impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici e di promuovere la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all’attuazione della direttiva – Convenzione di Aarhus – Partecipazione del pubblico al processo decisionale e accesso alla giustizia in materia ambientale – Articolo 6 e articolo 9, paragrafi 3 e 4 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Progetto che può avere un impatto sullo stato delle acque – Procedimento amministrativo di autorizzazione – Organizzazione per la tutela dell’ambiente – Domanda diretta a ottenere la qualità di parte nel procedimento amministrativo – Possibilità di far valere diritti conferiti dalla direttiva 2000/60/Ce – Perdita della qualità di parte nel procedimento e del diritto di ricorso nel caso in cui tali diritti non siano stati fatti valere in tempo utile nel corso del procedimento amministrativo
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