Albo gestori, chiarimenti su trasporto intermodale
Albo gestori ambientali (Prassi)


L'impresa che esegue la parte terminale del trasporto su strada dei rifiuti, nel rispetto delle disposizioni che regolano il trasporto di cose, può essere diversa da quella che esegue la parte iniziale.
Considerati gli indubbi benefici ambientali connessi al trasporto intermodale, il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali (Circolare 4 dicembre 2017, prot. n. 1235/Albo/Pres) ritiene che l’impresa terminale possa differire da quella iniziale nel rispetto di tre ulteriori condizioni: a) le due imprese risultano essere iscritte all'Albo nella stessa categoria; b) i Cer relativi ai rifiuti trasportati devono essere contemporaneamente presenti nelle iscrizioni di entrambe le imprese; c) i rifiuti devono essere accompagnati dal formulario di identificazione (Fir) gestito nel rispetto delle modalità stabilite dal MinAmbiente per il caso di trasporto di rifiuti effettuato da trasportatori diversi (circolare 4 agosto 1998, punto 1, lettera v).
Trasporto intermodale di rifiuti - Parte terminale su strada - Possibilità di affidamento ad impresa diversa da quella che ha effettuato la parte iniziale - Condizioni
Compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di trasporto
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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