Rifiuti, onere prova deposito temporaneo grava su produttore
Rifiuti (Giurisprudenza)
In materia di deposito di rifiuti, l'onere della prova in ordine al verificarsi delle condizioni fissate per la liceità del deposito temporaneo grava sul produttore dei rifiuti, stante la natura derogatoria dell’istituto.
La Corte di Cassazione ha, con sentenza 20 ottobre 2017, n. 48334, confermato come l'onere della prova gravi sul produttore di rifiuti che voglia vedersi riconosciuto il deposito temporaneo ai sensi dell’articolo 183, lettera bb), Dlgs 152/2006. Infatti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria del deposito temporaneo rispetto alla disciplina sui rifiuti, laddove l'onere della prova non sia raggiunto, l'accumulo senza autorizzazione di rifiuti rende il proprietario degli stessi colpevole di deposito illecito di rifiuti ex articolo 256, Dlgs 152/2006.
Nel caso concreto, l'imputato ligure realizzava, in assenza di titolo abilitativo, deposito di rifiuti misti da attività di costruzione e demolizione, senza provare l’esistenza delle condizioni richieste per la sussistenza del deposito temporaneo. I Giudici hanno così confermato la condanna per gestione illecita di rifiuti.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Rifiuti - Attività di costruzione e demolizione - Deposito temporaneo ex articolo 183, comma 1, lettera bb), Dlgs 152/2006 - Soddisfacimento condizioni - Onere della prova - Incombe sul produttore - Non soddisfazione - Deposito illecito ex articolo 256, Dlgs 152/2006 - Sussistenza
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