Rifiuti, deposito illecito anche con solo una condizione mancante
Rifiuti (Giurisprudenza)
In materia di deposito di rifiuti, integra il reato di deposito illecito di rifiuti l'inosservanza anche di una sola delle condizioni previste e imposte per il deposito temporaneo.
La Corte di Cassazione ha, con sentenza 5 ottobre 2017, n. 45739, riconosciuto come ai sensi dell'articolo 183, lettera bb), Dlgs 152/2006 il produttore di rifiuti possa – per vedersi riconosciuto il deposito temporaneo — alternativamente conservare i rifiuti per non più di tre mesi in qualsiasi quantità oppure possa conservarli per un anno con limiti quantitativi. Ma l'inosservanza di anche una sola di queste condizioni trasforma automaticamente l’attività oggetto del deposito in gestione illecita, e quindi con rilevanza penale.
Nel caso concreto, l'imputato marchigiano realizzava un deposito di tubi fluorescenti, monitor, ceneri di caldaia superando le condizioni affinché potesse rientrare nel deposito temporaneo, incorrendo così nella condanna per gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, Dlgs 152/2006.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Rifiuti - Tubi fluorescenti/monitor/ceneri - Deposito temporaneo ex articolo 183, comma 1, lettera bb), Dlgs 152/2006 - Superamento limite temporale - Deposito illecito ex articolo 256, Dlgs 152/2006 - Sussistenza
Lo strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa
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