News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 12 ottobre 2017 - 11:12

Rifiuti, deposito illecito anche con solo una condizione mancante

Rifiuti (Giurisprudenza)

(Costanza Kenda)

 Rifiuti, deposito illecito anche con solo una condizione mancante

In materia di deposito di rifiuti, integra il reato di deposito illecito di rifiuti l'inosservanza anche di una sola delle condizioni previste e imposte per il deposito temporaneo.

 

La Corte di Cassazione ha, con sentenza 5 ottobre 2017, n. 45739, riconosciuto come ai sensi dell'articolo 183, lettera bb), Dlgs 152/2006 il produttore di rifiuti possa – per vedersi riconosciuto il deposito temporaneo — alternativamente  conservare i rifiuti per non più di tre mesi in qualsiasi quantità oppure possa conservarli per un anno con limiti quantitativi. Ma l'inosservanza di anche una sola di queste condizioni trasforma automaticamente l’attività oggetto del deposito in gestione illecita, e quindi con rilevanza penale.

 

Nel caso concreto, l'imputato marchigiano realizzava un deposito di tubi fluorescenti, monitor, ceneri di caldaia superando le condizioni affinché potesse rientrare nel deposito temporaneo, incorrendo così nella condanna per gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, Dlgs 152/2006.

documenti di riferimento
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

Sentenza Corte di Cassazione 5 ottobre 2017, n. 45739

Rifiuti -  Tubi fluorescenti/monitor/ceneri - Deposito temporaneo ex articolo 183, comma 1, lettera bb), Dlgs 152/2006 - Superamento limite temporale - Deposito illecito ex articolo 256, Dlgs 152/2006 - Sussistenza

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