Trasporto transfrontaliero rifiuti, Albo gestori detta regole per veicoli "temporanei"
Albo gestori ambientali (Normativa Vigente)


Il Comitato dell'Albo ha deliberato le condizioni e le procedure che consentono variazioni temporanee della dotazione di veicoli tra imprese comunitarie iscritte che effettuano trasporti transfrontalieri di rifiuti.
Le istruzioni contenute nella delibera del Comitato nazionale Albo gestori 9 ottobre 2017, n. 9, comprensive dei modelli di domanda di variazione, di accettazione della domanda e di contratto per la cessione temporanea di veicolo, sono tese a conciliare le necessità operative delle imprese con l'esigenza di verifica puntuale del titolo di disponibilità di ciascun veicolo in capo all'impresa utilizzatrice.
A corredo, la delibera 9/2017 integra puntualmente la modulistica per l'iscrizione e la domanda di variazione dell'iscrizione all’Albo nella categoria 6 (delibere 13 luglio 2016, nn. 3 e 4).
Le nuove istruzioni prendono spunto dalla circostanza che, ai sensi del regolamento 1071/2009/Ce (Norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada), la cessione temporanea di veicoli tra imprese può ritenersi ricompresa, nell'ambito del trasporto internazionale dei rifiuti, tra le forme di disponibilità dei veicoli.
Imprese comunitarie che esercitano la professione di trasportatore su strada iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali per l'esercizio dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti - Cessione temporanea di veicoli
Variazione dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 6 - Imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti - Modulistica
Criteri, requisiti e modalità per l'iscrizione nella categoria 6 - Imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti - Abrogazione deliberazioni 3/2010, 3/2011 e 1/2012
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