Albo gestori, cambiano modalità iscrizione transfrontalieri
Albo gestori ambientali
Il 15 ottobre 2016 entra in vigore la nuova delibera che detta i criteri, i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'Albo delle imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri (categoria 6).
È quanto stabilito dalla deliberazione 13 luglio 2016 recante il nuovo modello di domanda d’iscrizione da presentarsi, esclusivamente con modalità telematica, alla Sezione dell'Albo territorialmente competente, nel caso di imprese che dispongano di sede secondaria o domiciliate in Italia, o alla Sezione scelta liberamente dalle imprese che eleggono domicilio mediante indirizzo di Posta elettronica certificata.
La delibera individua la dotazione minima di veicoli richiesta in relazione alla classe d'iscrizione (da un minimo di 1 tonnellata di portata utile complessiva a un massimo di 160 tonnellate) e gli importi relativi alla capacità finanziaria (9mila euro per il primo veicolo, 5mila euro per ogni veicolo aggiuntivo). In attesa di ulteriori determinazioni, l'incarico di responsabile tecnico viene assunto dal legale rappresentante.
Le imprese già in possesso della ricevuta d’iscrizione ai sensi delle previgenti deliberazioni (3/2010 e 1/2012) hanno tempo fino al 12 febbraio 2017 (120 giorni dall'entrata in vigore della delibera) per presentare domanda ai sensi delle nuove istruzioni.
Prime disposizioni applicative per l'iscrizione all'Albo per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri
Criteri, requisiti e modalità per l'iscrizione nella categoria 6 - Imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti - Abrogazione deliberazioni 3/2010, 3/2011 e 1/2012
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