Rifiuti, natura deposito incontrollato si riflette su prescrizione
Rifiuti (Giurisprudenza)
Il reato di deposito incontrollato ex articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 ha natura permanente se l'attività è prodromica al successivo recupero; istantanea se l’attività si connota per una condotta dismissiva.
La Corte di Cassazione ha con sentenza 9 novembre 2017, n. 46355 ripercorso l'indirizzo giurisprudenziale che vede il reato di cui all'articolo 256, Dlgs 152/2006 (deposito incontrollato) caratterizzato sia da natura permanente vista la prodromicità della condotta rispetto a successivo smaltimento o recupero (con conseguente prescrizione decorrente dall’ultima condotta perpetrata) sia da natura istantanea con effetti eventualmente permanenti, quando l'attività illecita si connota per una volontà esclusivamente dismissiva, che per la sua episodicità, esaurisce gli effetti non presupponendo ulteriori condotte (e con prescrizione decorrente da quel momento).
Nel caso in esame, l'imputato siciliano aveva depositato in maniera incontrollata diversi cumuli di roccia da scavo e di materiale edile. La Corte ha confermato la condanna per deposito incontrollato di rifiuti, non essendo ancora intervenuta la prescrizione, dato che era stata rilevata la non episodicità della condotta.
Rifiuti - Terre e rocce da scavo - Materiale edile - Deposito e abbandono ex articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 - Diversità natura e prescrizione - Accertamento - Assenza di smaltimento o recupero - Reato di abbandono - Sussistenza
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Lo strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941