Rifiuti, deposito temporaneo va sempre provato dal produttore
Rifiuti (Giurisprudenza)
I rifiuti in attesa di recupero possono rientrare nella nozione di deposito temporaneo se il produttore degli stessi dimostra che soddisfano le condizioni ex lege; viceversa rientrano nella messa in riserva.
La Corte di Cassazione ha, con sentenza 22 febbraio 2018, n. 8549, ribadito che il raggruppamento di rifiuti nel luogo di produzione può essere considerato deposito temporaneo, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 183, Dlgs 152/2006 e queste vanno dimostrate dal produttore dei rifiuti che vuole beneficiare del regime derogatorio correlato. Se queste mancano, il materiale in attesa di recupero va considerato come gestione dei rifiuti e pertanto autorizzata, per non incorrere nelle sanzioni ex articolo 256, Dlgs 152/2006.
Nel caso concreto, l'imputato siciliano che aveva accatastato materiale edile utilizzato per la costruzione di una platea in cemento che fungesse da abbeveratoio, non ha dimostrato che si trattasse di deposito temporaneo; i Giudici hanno ritenuto quale messa in riserva senza autorizzazione e pertanto condannato l'imputato per gestione illecita di rifiuti.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Rifiuti - Materiali edili - Raggruppamento - Deposito temporaneo - Condizioni ex articolo 183, comma 1, lettera bb) Dlgs 152/2006 - Soddisfazione - Onere della prova - Grava su produttore - Messa in riserva ex articolo 183, comma 1, lettera aa), Dlgs 152/2006 - Assenza di autorizzazione - Gestione illecita rifiuti ex articolo 256, Dlgs 152/2006 - Sussistenza
Lo strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa
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