Tar Molise su emissioni inceneritori, Regione può fissare limiti più rigorosi
Rifiuti (Giurisprudenza)
I progettisti e gestori degli impianti di incenerimento rifiuti sono vincolati al rispetto dei limiti di emissione del Dlgs 152/2006 ma nulla vieta all'Autorità regionali di imporre limiti di emissione più rigorosi.
Lo ha deciso il Tar Molise nella sentenza 25 maggio 2017, n. 202 relativa respingendo le doglianze del ricorrente titolare di un impianto di co-incenerimento di produzione di energia da rifiuti non pericolosi che si era visto imporre nelle autorizzazioni il rispetto di valori limiti di emissione superiori alle norme del Dlgs 152/2006. Da un lato l'articolo 237-duodecies, comma 2, del Dlgs 152/2006 vincola i progettisti, i costruttori e i gestori di impianti di co-incenerimento che non possono progettare, costruire, equipaggiare e gestire impianti aventi emissioni superiori ai valori limite. La norma, viceversa, non vieta alle Autorità regionali di imporre limiti più rigorosi di emissioni.
Dall'altro per i Giudici è ammissibile ex articolo 29-sexies, commi 4-bis e 4-ter, Dlgs 152/2006 in materia di Aia, che l'Autorità competente fissi parametri più rigorosi dei livelli di emissione associabili alle migliori tecnologie disponibili (Bat). Si tratta di una soglia massima non superabile non già di una soglia inderogabile, al di sotto della quale non sia consentito stabilire parametri più rigorosi.
Rifiuti - Impianti di co-incenerimento - Limiti di emissione - Articolo 232-duodecies del Dlgs 152/2006 - Autorizzazione - Imposizione di limiti di emissione più rigorosi - Possibilità - Sussistenza - Autorizzazione integrata ambientale (Aia) - Limiti di emissione - Articolo 29-sexies, commi 4-bis e 4-ter, Dlgs 152/2006 - Fissazione di parametri più rigorosi dei livelli di emissione associabili alle migliori tecnologie disponibili (Bat) - Legittimità
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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