Uso letame come combustibile, Ue allarga possibilità
Rifiuti (Normativa Vigente)
Al fine di consentire di usare il letame di qualsiasi animale d'allevamento come combustibile la Commissione Ue ha implementato le disposizioni dettate dal regolamento 142/2011/Ue.
Il regolamento 12 luglio 2017, n. 2017/1262/Ue allarga al letame di ogni animale la possibilità di essere usato come combustibile, alle condizioni dettate dal regolamento 142/2011/Ue (uso dei sottoprodotti di origine animale come combustibile). La disciplina previgente disciplinava solo le autorizzazioni relative al letame del pollame. Le novità sono contenute nel nuovo punto C. dell'allegato III dedicato agli impianti di combustione nei quali è utilizzato come combustibile il letame di animali d'allevamento diversi dal pollame.
Gli impianti di combustione in cui utilizzare letame di animali di allevamento diversi dal pollame devono avere una potenza termica nominale totale non superiore a 50 MW. Le nuove disposizioni si applicano dal 2 agosto 2017.
Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano - Disposizioni di applicazione del regolamento 1069/2009/Ce e della direttiva 97/78/Ce
Uso del letame di animali di allevamento come combustibile negli impianti di combustione - Modifiche al regolamento 142/2011/Ue sui sottoprodotti di origine animale
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941