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Regolamento Commissione Ue 2017/1262/Ue

Uso del letame di animali di allevamento come combustibile negli impianti di combustione - Modifiche al regolamento 142/2011/Ue sui sottoprodotti di origine animale

Parole chiave Parole chiave: Rifiuti | Discariche / Smaltimento | Sanità / Igiene | Rifiuti di origine animale | Recupero energetico / Incenerimento | Sottoprodotti | Autorizzazioni | Agricoltura / Allevamento | Concimi / Fertilizzanti

Ultima versione disponibile al 28/03/2024

Commissione europea

Regolamento 12 luglio 2017, n. 2017/1262/Ue

(Guue 13 luglio 2017 n. L 182)

Regolamento che modifica il regolamento (Ue) n. 142/2011 per quanto riguarda l'uso di letame di animali d'allevamento come combustibile negli impianti di combustione

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ce) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (Ce) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)1 , in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, lettera e), e l'articolo 27, lettera i),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (Ue) n. 142/2011 della Commissione (2) stabilisce disposizioni di applicazione del regolamento (Ce) n. 1069/2009, compresi parametri per lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale nonché per il trattamento, la trasformazione o la lavorazione sicuri dei sottoprodotti di origine animale in prodotti derivati.

(2) Regolamento (Ue) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (Ce) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/Ce del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

(2) In conformità al regolamento (Ce) n. 1069/2009 la combustione, quale definita nell'allegato I, punto 41, del regolamento (Ue) n. 142/2011, è uno dei processi utilizzati per lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale, compreso il letame.

(3) L'articolo 6 del regolamento (Ue) n. 142/2011 stabilisce le norme per il riconoscimento degli impianti di combustione che utilizzano sottoprodotti di origine animale come combustibile. Il paragrafo 8 di tale articolo dovrebbe essere modificato di conseguenza al fine di tenere conto dell'uso di letame di qualsiasi animale d'allevamento come combustibile.

(4) Il letame di animali d'allevamento può rappresentare una fonte sostenibile di combustibile, purché il processo di combustione rispetti prescrizioni specifiche volte a ridurre efficacemente gli effetti dannosi sulla salute pubblica e degli animali nonché sull'ambiente causati dal suo utilizzo come combustibile. Il regolamento (Ue) n. 592/2014 della Commissione2 ha introdotto prescrizioni per l'uso di letame di pollame come combustibile negli impianti di combustione. Esso stabilisce prescrizioni generali per gli impianti che utilizzano sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati come combustibile e prescrizioni specifiche per tipo di combustibile e di impianto di combustione. Negli impianti aventi una potenza termica nominale totale non superiore a 50 MW è attualmente possibile utilizzare letame di animali d'allevamento di specie diverse dal pollame come combustibile alle stesse condizioni stabilite per la combustione del letame di pollame, compresi i limiti di emissione e le prescrizioni in materia di monitoraggio.

(5) Gli operatori degli impianti di combustione che utilizzano letame di animali d'allevamento come combustibile dovrebbero adottare le misure d'igiene necessarie per prevenire la diffusione di eventuali agenti patogeni. A tale riguardo detti impianti dovrebbero rispettare le prescrizioni generali per l'uso di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati come combustibile di cui all'allegato III, capo IV, del regolamento (Ue) n. 142/2011, nonché le prescrizioni specifiche per determinati tipi di impianti e di combustibili che possono essere utilizzati per la combustione, da stabilire nel presente regolamento.

(6) La combustione di letame di erbivori, per via della sua composizione, produce emissioni di particolato più elevate rispetto alla combustione di letame di pollame. Per ovviare a tale problema il presente regolamento dovrebbe prevedere valori limite di emissione di particolato più flessibili per gli impianti di combustione di dimensioni molto ridotte, in modo da consentire lo smaltimento del letame che non potrebbe essere altrimenti smaltito come combustibile.

(7) Il presente regolamento dovrebbe analogamente consentire alle autorità competenti di concedere agli impianti di combustione esistenti un periodo transitorio per ottemperare alle prescrizioni in materia di aumento controllato della temperatura del gas, purché tali emissioni non presentino rischi per la salute pubblica e degli animali né per l'ambiente. La normativa sui sottoprodotti di origine animale non impedisce agli Stati membri, qualora il letame di animali d'allevamento sia bruciato con altri combustibili o rifiuti, di applicare le pertinenti norme per il calcolo dei valori limite di emissione stabiliti nella normativa ambientale.

(8) L'allegato XVI del regolamento (Ue) n. 142/2011 stabilisce prescrizioni specifiche in materia di controlli ufficiali. A seguito dell'introduzione, con il presente regolamento, di prescrizioni in materia di combustione del letame di animali d'allevamento come combustibile, tali prescrizioni specifiche dovrebbero applicarsi anche a detto processo.

(9) È opportuno modificare di conseguenza gli allegati III e XVI del regolamento (Ue) n. 142/2011.

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

All'articolo 6 del regolamento (Ue) n. 142/2011, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8.  Per l'uso del letame di animali d'allevamento come combustibile secondo quanto stabilito nell'allegato III, capo V, si applicano le seguenti norme in aggiunta a quelle di cui al paragrafo 7 del presente articolo:

a) la domanda di riconoscimento presentata dall'operatore all'autorità competente a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (Ce) n. 1069/2009 deve contenere elementi di prova certificati dall'autorità competente o da un'organizzazione professionale autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro, indicanti che l'impianto di combustione in cui il letame di animali d'allevamento è utilizzato come combustibile rispetta pienamente le prescrizioni di cui all'allegato III, capo V, lettera B, punti 3, 4 e 5, del presente regolamento, fatta salva la possibilità per le autorità competenti dello Stato membro di concedere una deroga al rispetto di determinate disposizioni in conformità all'allegato III, capo V, lettera C, punto 4;

b) la procedura di riconoscimento di cui all'articolo 44 del regolamento (Ce) n. 1069/2009 è conclusa solo quando, nei primi sei mesi di funzionamento dell'impianto di combustione, l'autorità competente o un'organizzazione professionale autorizzata da tale autorità abbia effettuato almeno due controlli consecutivi, di cui uno senza preavviso, comprese le necessarie misurazioni della temperatura e delle emissioni. Il pieno riconoscimento può essere concesso dopo che i risultati di tali controlli hanno dimostrato il rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato III, capo V, lettera B, punti 3, 4 e 5, nonché, ove applicabile, lettera C, punto 4, del presente regolamento."

Articolo 2

Gli allegati III e XVI del regolamento (Ue) n. 142/2011 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Allegato

Gli allegati III e XVI del regolamento (Ue) n. 142/2011 sono così modificati:

1) nell'allegato III, capo V, è aggiunta la seguente lettera C:

"C.  Impianti di combustione nei quali è utilizzato come combustibile il letame di animali d'allevamento diverso dal letame di pollame di cui alla lettera B

1. Tipo di impianto:

impianti di combustione aventi una potenza termica nominale totale non superiore a 50 MW.

2. Materie prime:

esclusivamente letame di animali d'allevamento diverso dal letame di pollame di cui alla lettera B, che deve essere utilizzato come combustibile conformemente alle prescrizioni di cui al punto 3.

Negli impianti di combustione di cui al punto 1 non è autorizzato l'uso come combustibile di altri sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati. Il letame di animali d'allevamento diverso dal letame di pollame di cui alla lettera B generato al di fuori dell'azienda non deve entrare in contatto con gli animali d'allevamento.

3. Metodologia:

gli impianti di combustione nei quali è utilizzato come combustibile il letame di animali d'allevamento diverso dal letame di pollame di cui alla lettera B rispettano le prescrizioni di cui alla lettera B, punti 3, 4 e 5.

4. Deroga e periodo transitorio:

l'Autorità competente dello Stato membro responsabile per le questioni ambientali può:

a) in deroga alla lettera B, punto 3, lettera b), punto ii), concedere agli impianti di combustione in funzione al 2 agosto 2017 un ulteriore termine massimo di 6 anni per ottemperare all'allegato III, Capo IV, sezione 2, punto 2, primo comma, del presente regolamento;

b) in deroga alla lettera B, punto 4, autorizzare le emissioni di particolato inferiori o uguali a 50 mg/m3, purché la potenza termica nominale totale degli impianti di combustione non superi 5 MW;

c) in deroga alla lettera B, punto 3, lettera b), punto i), autorizzare l'immissione manuale di letame equino come combustibile nella camera di combustione quando la potenza termica nominale totale non supera 0,5 MW.";

2) nell'allegato XVI, capo III; la sezione 12 è sostituita dalla seguente:

"Sezione 12

Controlli ufficiali relativi agli impianti riconosciuti per la combustione di sottoprodotti di origine animale

L'Autorità competente effettua controlli documentali conformemente alle procedure di cui all'articolo 6, paragrafi 7 e 8, negli impianti riconosciuti di cui all'allegato III, Capo V."

Note ufficiali

1.

Gu L 300 del 14 novembre 2009, pag. 1.

2.

Regolamento (Ue) n. 592/2014 della Commissione, del 3 giugno 2014, che modifica il regolamento (Ue) n. 142/2011 per quanto riguarda l'uso di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati come combustibile negli impianti di combustione (Gu L 165 del 4 giugno 2014, pag. 33).

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