Prodotti da costruzione, sanzioni per chi viola obblighi qualità
Qualità (Normativa Vigente)
Al via il Dlgs sulla commercializzazione dei prodotti da costruzione, che prevede pene per il fabbricante che viola gli obblighi di dichiarazione di prestazione dei prodotti e sanzioni per chi viola gli obblighi di impiego.
È stato pubblicato in Gu il Dlgs 16 giugno 2017, n. 106 sull' adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento Ue n. 305/2011 che fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione. In particolare, vige l’obbligatorietà per il fabbricante di redigere la dichiarazione di prestazione del prodotto e marcatura Ce (articolo 4), la cui violazione è sanzionata; così come secondo l'articolo 20, è punibile anche chi (costruttore, direttore lavori, direttore dell’esecuzione, collaudatore, progettista) viola l'obbligo di impiego.
In più, il Dlgs 106/2017 istituisce il Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione, al cui interno è prevista la presenza di un rappresentante del MinAmbiente, laddove vengano trattate questioni inerenti l'uso sostenibile delle risorse naturali.
Condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione - Adeguamento al regolamento 305/2011/Ue
Condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione - Abrogazione direttiva Consiglio Ue 89/106/Cee
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941