News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 3 luglio 2017

Rifiuti, solo aziende "non modeste" possono delegare funzioni

Rifiuti (Giurisprudenza)

(Alessandro Geremei)

In materia di gestione dei rifiuti, la delega di funzioni deve essere giustificata in base alle dimensioni dell'impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa.

 

A ricordarlo è la Corte di Cassazione che, nella sentenza 31364/2017, riepiloga i requisiti per la rilevanza penale dell'istituto della delega di funzioni in materia ambientale. Oltre ad essere giustificata dalle dimensioni o dall'organizzazione dell’impresa, la delega deve essere puntuale, espressa (con esclusione di poteri discrezionali residuali del delegante) e deve riguardare anche i correlativi poteri decisionali e di spesa. Il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato.

 

Proprio quello che sembra essere accaduto nel caso giunto all'esame della Suprema Corte, in cui il CdA di un'azienda campana aveva nominato un terzo quale direttore di commessa (con espressa ricomprensione di poteri e responsabilità) dell'appalto di gestione dei rifiuti nel cui ambito è scaturita la condanna.

 

Da qui l'annullamento (senza rinvio, essendo intervenuta la prescrizione del reato) della sentenza con cui il Tribunale di Napoli, senza aver vagliato in concreto la portata di tale delega, aveva condannato il titolare dell'impresa ex articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006.

documenti di riferimento
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

Sentenza Corte di Cassazione 23 giugno 2017, n. 31364

Rifiuti non pericolosi - Raccolta e recupero - Assenza autorizzazione - Reato - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Delega di funzioni - Requisiti - Verifica in concreto circa l'attribuzione al terzo dei poteri necessari al rispetto della legge - Necessità

SPECIALE Codice Ambiente (Dlgs 152/2006)
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente
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