Recupero rifiuti non autorizzato, sanzione penale anche per privato cittadino
Rifiuti
Il soggetto non titolare di ente o impresa che movimenta dei rifiuti da demolizione per realizzare un argine al confine della proprietà commette il reato di raccolta e recupero rifiuti non autorizzato.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione (sentenza 44900/2016) che ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la condanna inflitta dal Tribunale di Velletri per gestione illecita di rifiuti (articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006), presentato da un soggetto privato che era stato sorpreso alla guida di un escavatore mentre spingeva dei residui da C&D all’interno di una fossa demaniale.
L'azione di raccogliere, compattare e trasferire il materiale di risulta nella fossa, precisa la Suprema Corte, rientra infatti nella definizione normativa di "raccolta", così come l'opera di rinsaldamento dei confini della proprietà con dei rifiuti configura un'attività di "recupero" degli stessi.
Non trattandosi di "abbandono" di rifiuti, inoltre, non è pertinente il richiamo del ricorrente alla sentenza 41352/2014 con cui lo stesso Giudice ha stabilito che, nel caso di abbandono occasionale di un proprio rifiuto da parte di un soggetto non titolare di impresa, debba essere applicata solo la sanzione amministrativa ex articolo 255 del Dlgs 152/2006.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Rifiuti - Soggetto privato non titolare di impresa - Abbandono in modo incontrollato - Sanzione amministrativa - Articolo 255, Dlgs 152/2006 - Applicabilità - Trasporto occasionale preliminare rispetto all'abbandono - Autonoma rilevanza a fini penali - Esclusa
Rifiuti - Soggetto privato non titolare di impresa - Movimentazione sul proprio fondo di rifiuti edili per realizzare un argine - Nozione di raccolta e recupero di rifiuti - Articolo 183, Dlgs 152/2006 - Rientra - Mancata autorizzazione - Reato di gestione non autorizzata di rifiuti - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Sussistenza
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