Sicurezza sul lavoro, istruzioni scritte non sono formazione
Sicurezza sul lavoro (Giurisprudenza)
In materia di sicurezza sul lavoro, l'obbligo di formazione gravante sul datore nei confronti dei lavoratori, non può ritenersi assolto dall’esistenza di istruzioni scritte poste a bordo dei mezzi utilizzati.
La Corte di Cassazione, con sentenza 16 giugno 2017, n. 30235 ha ribadito il concetto secondo il quale, l'obbligo di formazione ex articolo 15, Dlgs 81/2008, non è escluso dal personale bagaglio di conoscenze del singolo lavoratore, o per il travaso di conoscenze che può avvenire tra colleghi. A questo, la Corte aggiunge che non è esimente neppure l'esistenza di istruzioni scritte poste a bordo del mezzo utilizzato dai lavoratori, posto che il corretto utilizzo va comunque sempre impartito dal datore.
Nel caso concreto, il datore calabrese è stato ritenuto responsabile ex articolo 589, Codice penale per l'omicidio colposo in danno di un lavoratore caduto dal mezzo che stava guidando, per non essergli stata impartita adeguata formazione sull’utilizzo dello stesso.
Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")
Sicurezza sul lavoro - Onere del datore alla formazione ex articolo 15, Dlgs 81/2008 - Sussistenza - Formazione adeguata - Indicazioni formative scritte su un autoveicolo - Insufficienza - Morte del lavoratore - responsabilità ex articolo 589, Codice penale - Sussistenza
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