Sottoprodotti, attivo l’elenco ex Dm 264/2016
Rifiuti (Documentazione Complementare)
Dal 12 giugno 2017 le imprese che producono e riutilizzano sottoprodotti possono iscriversi all'elenco sottoprodotti istituito dalle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 10 del regolamento 13 ottobre 2016, n. 264.
La notizia relativa alla partenza dell'elenco sottoprodotti arriva da Ecocerved (www.ecocerved.it), società consortile del sistema italiano delle Camere di Commercio che opera nel campo dei sistemi informativi per l'ambiente.
In base a quanto stabilito dal Dm 264/2016, recante "criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti", le Camere di commercio devono istituire un apposito elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti. L'iscrizione all'elenco, che non introduce un requisito abilitante per produttori e utilizzatori ma ha finalità conoscitiva e di mera facilitazione degli scambi, deve avvenire in via telematica attraversi la firma digitale del legale rappresentante dell'impresa.
L'accesso all'elenco, sia per la presentazione della pratica sia per la consultazione delle imprese iscritte, avviene dal sito www.elencosottoprodotti.it.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica delle biomasse "residuali" come sottoprodotti e non come rifiuti - Articolo 184-bis comma 2, Dlgs 152/2006
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente
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