Sottoprodotti, chiarimenti MinAmbiente su Dm 264/2016
Rifiuti (Prassi)
Con circolare 30 maggio 2017 il Dicastero ricorda che il regolamento 264/2016 "non innova in alcun modo la disciplina sostanziale" e fornisce delucidazioni sui principali aspetti della volontaria disciplina.
In particolare, sottolinea il MinAmbiente nella circolare esplicativa 30 maggio 2017, prot. n. 7619, il Dm 264/2016 non contiene – né può contenere — un elenco di materiali senz'altro qualificabili come sottoprodotti o di trattamenti senz'altro costituenti "normale pratica industriale", in quanto la valutazione sul rispetto delle condizioni richieste per qualificare le biomasse “residuali” come sottoprodotti, nel rispetto delle regole generali, deve "comunque essere rimessa ad un'analisi caso per caso".
Nell'allegato tecnico-giuridico della circolare sono contenute una serie di puntuali delucidazioni sui principali aspetti della disciplina, che riguardano il regime delle responsabilità, la dimostrazione dei requisiti (con focus sugli strumenti probatori e, in particolare, sulle schede tecniche in relazione alle quali viene anche fornito uno schema di riferimento), le regole per il deposito e la movimentazione, la disciplina dei controlli, le piattaforme di scambio (senza alcuna attività istruttoria da parte delle Camere di commercio) e l'impiego di biomasse destinate ad uso energetico.
Sottoprodotti - Circolare esplicativa per l'applicazione del Dm 264/2016 recante i criteri indicativi per la qualifica delle biomasse "residuali" - Articolo 184-bis, comma 2, Dlgs 152/2006
Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica delle biomasse "residuali" come sottoprodotti e non come rifiuti - Articolo 184-bis comma 2, Dlgs 152/2006
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente
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