Sottoprodotti, in vigore regole per biomasse "residuali"
Rifiuti (Normativa Vigente)
Dal 2 marzo 2017 si applicano i criteri indicativi che agevolano la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica delle biomasse destinate alla produzione di energia come sottoprodotti e non come rifiuti.
Il DmAmbiente 13 ottobre 2016, n. 264, che arriva in attuazione dell’articolo 184-bis, comma 2, Dlgs 152/2006, definisce "alcune modalità" — fatto salvo "ogni mezzo" alternativo — con le quali il detentore può dimostrare di soddisfare le condizioni generali previste dall'articolo 184-bis, comma 2, Dlgs 152/2006 (relative a certezza del riutilizzo, normale pratica industriale e requisiti di impiego e di qualità ambientale), con riferimento alle categorie "specifiche" delle biomasse "residuali" destinate all'impiego per la produzione di biogas e di energia mediante combustione.
Tra le novità del provvedimento, si segnalano regole ad hoc per deposito, movimentazione e normali pratiche industriali, l'istituzione di elenchi pubblici presso le Camere di commercio, l'obbligo di conservazione della documentazione (tre anni) e la scheda tecnica da utilizzare per dimostrare la certezza del riutilizzo, in assenza di impegni contrattuali (allegato 2). L'allegato 1 del decreto contiene un elenco delle norme che regolamentano l'utilizzo dei residui e delle possibili "normali pratiche industriali".
Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica delle biomasse "residuali" come sottoprodotti e non come rifiuti - Articolo 184-bis comma 2, Dlgs 152/2006
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente
Lo Strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa
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