Servizio idrico, deroghe a unicità servizio molto limitate
Acque (Prassi)
La gestione diretta o in economia del servizio idrico in deroga alla regola generale dell'affidamento per ambiti territoriali ottimali può essere fatta solo alle condizioni e nei limiti previsti dal Dlgs 152/2006.
La precisazione è contenuta nella nota MinAmbiente 18 aprile 2016, prot. 7069 allegata alla circolare assessoriale della Sicilia 18 maggio 2017, prot. 4586/Gab. Nella nota del Ministero dell'ambiente in risposta ad alcuni quesiti si precisa che la gestione diretta o in economia del servizio idrico è una deroga all'affidamento per ambiti territoriali ottimali secondo le regole Ue (articolo 147, Dlgs 152/2006) e si applica solo alle gestioni esistenti nei Comuni montani sotto i 1.000 abitanti che abbiano i requisiti di legge e abbiano avuto a suo tempo l'assenso dell'Ato. Escluse le gestioni intervenute in costanza di individuazione, costituzione e operatività degli Enti di governo dell'ambito (e delle ex Ato).
In aggiunta alla prima deroga sono altresì "salve" soltanto le gestioni esistenti dei Comuni che possiedano i tassativi requisiti ex articolo 147, comma 2-bis, lettera b) Dlgs 152/2006 a salvaguarda dell'integrazione verticale del servizio: approvvigionamento da fonti idriche pregiate; sorgenti ricadenti in aree protette o paesaggisticamente tutelate; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico (quindi gestione in grado di raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale ex direttiva 2000/60/Ce).
Servizio idrico integrato - Affidamento per ambiti territoriali ottimali - Deroghe - Articolo 147, comma 2-bis, Dlgs 152/2006 - Solo quelle tassativamente prevista dalla normativa
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte III - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche
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