Servizio idrico affidato ad Ato, Comune fuori da manutenzione impianti
Acque (Giurisprudenza)


Poiché la normativa prevede l'unicità della gestione del servizio idrico per Ambiti territoriali ottimali, il Comune deve consegnare al nuovo gestore gli impianti e non può affidarne con gara la manutenzione.
Il Consiglio di Stato nella sentenza 5 ottobre 2017, n. 4647 ha dato ragione al gestore del servizio e all'Autorità d'ambito che avevano impugnato gli atti con cui un Comune laziale aveva affidato il servizio integrato di manutenzione ordinaria e straordinaria dei suoi impianti di depurazione e del suo acquedotto a una società in violazione delle norme nazionali (articoli 147 e 153 del Dlgs 152/2006) nonché della legge regionale del Lazio 6/2006.
La normativa ha ribadito il modello di organizzazione del servizio idrico integrato per Ambiti territoriali ottimali, con la partecipazione obbligatoria alle relative Autorità d'ambito dei Comuni ivi esistenti, nonché l'affermazione del principio dell'unicità della gestione. Il Comune in questione non ha dunque alcuna competenza e deve consegnare gli impianti – cosa peraltro non ancora effettuata nel caso di specie — in uso gratuito al gestore del servizio (organizzato per Ato). Di qui l'illegittimità di affidare il servizio di manutenzione su impianti di cui non ha più il controllo.
Acque - Servizio idrico integrato - Principio di unicità della gestione per Ambiti territoriali ottimali - Articoli 147 e 153, Dlgs 152/2006 - Partecipazione dei Comuni all'Ente d'ambito - Obbligatorietà - Affidamento da parte del Comune del servizio di manutenzione impianti del servizio idrico - Illegittimità - Sussistenza
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte III - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941