Sottoprodotti origine animale, Ue estende categorie
Rifiuti (Normativa Vigente)
Le stelle marine e gli invertebrati acquatici d'allevamento diversi da molluschi e crostacei, dal 28 maggio 2017, entrano a far parte della farina e dell'olio di pesce utilizzabili come mangime per animali.
A stabilirlo è il regolamento 2017/786/Ue della Commissione europea, che integra le definizioni ufficiali di "farina di pesce" e di "olio di pesce" contenute negli allegati I e X del regolamento 142/2011/Ue (Norme di attuazione del regolamento "madre" 1069/2009/Ce sui sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati non destinati al consumo umano).
L'uso di proteine animali trasformate provenienti dalle stelle marine e dagli invertebrati acquatici d'allevamento in questione, secondo l'Esecutivo Ue, non costituisce un rischio superiore rispetto all'uso di farina di pesce nei mangimi per animali non ruminanti.
Al fine di evitare nuove pressioni sulle popolazioni di stelle marine selvatiche, la novità si applica solo alle stelle marine raccolte in zona di produzione di molluschi.
Sottoprodotti di origine animale - Definizioni di farina di pesce e olio di pesce - Modifica del regolamento 142/2011/Ue
Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano - Disposizioni di applicazione del regolamento 1069/2009/Ce e della direttiva 97/78/Ce
Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale - Abrogazione regolamento 1774/2002/Ce
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