Rifiuti pericolosi delle navi, tettoia obbligatoria per recupero semplificato
Rifiuti (Giurisprudenza)
Secondo la Corte di Cassazione, il Dm 269/2005 impone chiaramente l'obbligo di predisporre un adeguato sistema di copertura superiore degli impianti che effettuano l'attività di recupero dei rifiuti pericolosi.
Tale obbligo, precisa la Suprema Corte nella sentenza 12384/2017, deriva direttamente dall'articolo 6 del Dm 269/2005 (Regolamento per l’individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi che è possibile ammettere alle procedure semplificate di recupero), in base al quale gli impianti che effettuano le attività di recupero devono essere provvisti di un "adeguato sistema di difesa dalle acque meteoriche esterne".
La Corte ha così respinto il ricorso contro una condanna per inosservanza delle prescrizioni richiamate nelle autorizzazioni (articolo 256, comma 4, Dlgs 152/2006), inflitta al gestore dell'impianto di depurazione e trattamento rifiuti in procedura semplificata posto all’interno dell'Arsenale militare di Taranto, in considerazione del fatto che il rispetto del Dm 269/2005 era espressamente richiamato nella determina dirigenziale di autorizzazione delle attività di recupero.
Il tutto a causa di un deposito di fanghi rivenienti dall'attività di depurazione dell'acqua di sentina delle navi, privo di tettoia protettiva e percolante su un lato aperto della vasca di contenimento.
Rifiuti delle navi - Impianti per il recupero in procedura semplificata dei rifiuti pericolosi - Articolo 6, Dm 269/2005 - Difesa dalle acque meteoriche esterne - Obbligatorietà - Assenza di copertura impianto - Violazione prescrizioni richiamate nella determina autorizzativa - Articolo 256, comma 4, Dlgs 152/2006 - Sanzionabilità
Individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi che è possibile ammettere alle procedure semplificate - Attuazione articoli 31 e 33, Dlgs 22/1997 (cd. "Ronchi")
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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