Rifiuti

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Roma, 1 marzo 2004

Comma per comma, le disposizioni dell'articolo 10bis del Dl 355/2004 sui rifiuti prodotti dalle navi

(Paola Ficco)

I rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico non saranno considerati rifiuti fino al 31 dicembre 2005. Lo ha stabilito la legge 27 febbraio 2004, n. 47, che ha convertito con modifiche il Dl 24 dicembre 2003, n. 355.

 

L'articolo 10bis del Dl 355/2004 (introdotto dalla legge 47/2004) ha infatti differito "fino all'entrata in vigore della specifica normativa semplificata ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" (già adottata con il Dm 5 febbraio 1998 e il Dm 12 giugno 2002, n. 161) "e comunque non oltre il 31 dicembre 2005" l'entrata in vigore dell'articolo 2, comma 2 del Dlgs 182/2003, secondo cui "I rifiuti prodotti dalla nave e i residui del carico sono considerati rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni".

Articolo 10bisSpiegazione
Articolo 10-bis

Rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico

1. L'entrata in vigore del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, è differita fino all'entrata in vigore della specifica normativa semplificata ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005.

Allo scopo di mantenere sul territorio nazionale un'adeguata capacità di recupero delle acque di lavaggio e di sentina delle navi cisterna, le predette navi possono continuare a conferire dette acque agli impianti destinatari dei carichi; gli operatori sono tenuti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad effettuare una comunicazione di attività all'autorità competente di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

La disposizione rivela tutta l’urgenza di rivedere i Dm 5 febbraio 1998 (sul recupero agevolato dei rifiuti non pericolosi) e Dm 12 giugno 2002, n. 161 (sul recupero agevolato dei rifiuti pericolosi). Infatti, essa mira a far rientrare le acque di lavaggio e di sentina delle navi cisterna nell’ambito del recupero agevolato di cui ai medesimi Dm sul recupero (come da sempre era stato proposto dalle categorie interessate e mai accolto dal Governo).

Nell’attesa che ciò accada, tali rifiuti liquidi sono “rifiuti a metà” fino a quando non saranno inseriti nel rifacimento (improbabile) dei Dm e comunque fino al 31 dicembre 2005. Infatti, fino a quelle date gli impianti destinatari dei carichi che ricevono anche acque di sentina e di lavaggio, dovranno inviare alle Province una non meglio specificata comunicazione di inizio di attività entro il 27 aprile 2004.

Ma perché tutto questo? La spiegazione è questa: dalla data di entrata in vigore del Dlgs 182/2003 (specifico per i rifiuti delle navi nei porti, ma carente di una specifica disciplina su questi rifiuti liquidi) nessun impianto portuale prendeva più tali rifiuti liquidi in quanto non autorizzato al riguardo; morale: tutto in mare.

Sulla scorta delle acque di sentina e di lavaggio, però, tutti gli altri rifiuti e i residui del carico generati dalle navi diventeranno rifiuti solo dal 31 dicembre 2005, o laddove inseriti nel rifacimento dei due Dm sul recupero agevolato, fermo restando che per essi non sarà neanche necessario inviare la comunicazione alla Provincia. Considerando che il nostro Paese è dotato di 8.000 km di coste, appare non distante dalla realtà affermare che si è in presenza di un grottesco pasticcio all’italiana. Per salvare le acque di sentina e di lavaggio che bisogno c’era di delegificare tutto il resto?

2. Sono inoltre autorizzati a conferire le acque di cui al comma 1, presso gli stessi impianti nonché presso le aziende autorizzate dalle autorità competenti, i mezzi navali portuali di raccolta delle acque di lavaggio e di sentina, nonché i mezzi navali di disinquinamento.

Le acque di sentina e di lavaggio possono essere conferite sia presso gli impianti dei porti di destinazione (purché questi abbiano inviato la comunicazione di cui al comma 1 alla Provincia), sia presso impianti appositamente autorizzati (sembra che l’unico al riguardo autorizzato sia nel sud della Sardegna) sia da parte dei mezzi portuali di raccolta sia da parte dei mezzi navali di disinquinamento.

3. Gli impianti di cui al comma 1 effettuano il recupero degli idrocaburi e delle frazioni oleose con autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nell'autorizzazione medesima, relativamente al trattamento delle acque reflue industriali.

Gli impianti dei porti di destinazione sono ora autorizzati “ex lege” a recuperare idrocarburi e frazioni oleose con la sola autorizzazione prevista dal Dlgs 152/1999 sulle acque e non anche con quella del Dlgs 22/1997 sui rifiuti.
4. Fino alla data di cui al comma 1, sono ritenute idonee, ai fini della quantificazione dei residui del carico conferiti, le registrazioni attualmente in uso.

Fino al fatidico 31 dicembre 2005 i registri di carico e scarico sui rifiuti non sono necessari, bastando le registrazioni attuali che nulla hanno a che vedere con “tracciabilità” dei rifiuti voluta e consentita dai registri di cui all’articolo 12, Dlgs 22/1997.

 

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