Impianto rifiuti, autorizzazione solo in base a progetto definitivo
Rifiuti (Giurisprudenza)
La domanda di nuovo impianto di smaltimento o recupero rifiuti ex articolo 208, Dlgs 152/2006 va presentata allegando obbligatoriamente il progetto definitivo dell'impianto.
Lo ricorda il Tar Basilicata 22 marzo 2017, n. 238 che ha accolto le censure presentate contro i provvedimenti autorizzatori di un impianto di cogenerazione elettrica da biogas mediante la fermentazione anaerobica di rifiuti biodegradabili Forsu, fanghi da depurazione e rifiuti da agricoltura nella zona di Melfi. Da un lato è stato rilevato l'autorizzazione per l'impianto ex articolo 208 del Dlgs 152/2006 era stata rilasciata sulla base di un progetto non definitivo dell'impianto in contrasto col Codice ambientale.
Accolte anche le censure contro il provvedimento di non assoggettabilità alla Via ex articolo 20, Dlgs 152/2006. Durante il procedimento di "screening" la documentazione non era stata pubblicata sul sito internet dell'Autorità competente come prevede il Codice ambientale. Se è vero che la Lr Basilicata 47/1998 sulla Via non prevede tale onere, questo è previsto dalla normativa nazionale che, in caso di mancato adeguamento di quella regionale trova piena applicazione. Infine, la Regione non aveva fatto "screening" ambientale valutando il "rischio incidenti" e la "sensibilità ambientale" come previsto dai criteri ex allegato V alla Parte II del Dlgs 152/2006.
Rifiuti - Impianto di smaltimento o recupero - Cogenerazione elettrica da biogas mediante fermentazione abaerobica di Forsu - Autorizzazione - Articolo 208, Dlgs 152/2006 - In base a progetto definitivo - Necessità - Screening ambientale - Articolo 20, Dlgs 152/2006 - Pubblicazione atti sul sito web dell'Autorità competente - Obbligo - Sussistenza
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte II - Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941