Piattaforme offshore, la competenza è statale
Territorio (Giurisprudenza)
È costituzionalmente illegittima la legge regionale che vieta la ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi in mare poiché tale disciplina è riservata esclusivamente allo Stato.
Così ha deciso la Corte Costituzionale nella sentenza 24 febbraio 2017, n. 39 che ha dichiarato illegittima la legge regionale dell'Abruzzo 14 ottobre 2015, n. 29 che da un lato vietava entro le 12 miglia marine dalla costa abruzzese l'attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dall'altro stabiliva la sua applicazione anche alle autorizzazioni in corso. La Corte ha ricordato che la legge 239/2004 è chiara nell'assegnare competenza esclusiva statale alle autorizzazioni di ricerca e prospezione idrocarburi offshore.
La Regione si pone dunque in contrasto con il principio fondamentale dettato dal Legislatore che riserva allo Stato la materia in questione e nello stabilire l'ambito di operatività dei titoli autorizzatori, non pone mere norme di dettaglio ma modifica la disciplina nazionale unitaria dell'accesso alle attività offshore di ricerca e coltivazione degli idrocarburi, funzionale al raggiungimento degli obiettivi della politica energetica nazionale, così violando l'articolo 117, terzo comma, Cost.
Provvedimenti urgenti per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema della costa abruzzese - Autorizzazioni alla ricerca idrocarburi in mare
Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia
Territorio - Tutela ambiente marino - Legge regionale Abruzzo 29/2015 - Ricerca e prospezione di idrocarburi in mare - Divieto di esercizio dell'attività - Violazione della competenza esclusiva statale in materia - Legge 239/2004 - Illegittimità costituzionale
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