Consulta su idrocarburi in aree protette: prorogabile solo concessione coltivazione
Energia (Giurisprudenza)
L'articolo 1, comma 239, della legge 208/2015 relativo alla proroga delle concessioni in essere nelle aree protette si riferisce solo alle concessioni di coltivazione non a quelle di prospezione e ricerca.
Interpretazione restrittiva quella offerta dalla Corte Costituzionale nella sentenza 19 maggio 2017, n. 114 che ha dichiarato infondate le impugnazioni della legge 208/2015 che ha modificato l'articolo 17, comma 6 del Dlgs 152/2006 vietando le attività di ricerca e prospezione idrocarburi entro 12 miglia dalla costa nonché in aree protette, ma "lasciando in vita" i titoli abilitativi già rilasciati per la "durata di vita utile del giacimento". Per la Consulta il titolo abilitativo è solo la concessione di coltivazione non la prospezione e/o ricerca.
Parallelamente la Corte ha ribadito la legittimità dell'intervento statale della legge 208/2015 (articolo 1, comma 239) sul Dlgs 152/2006 in quanto è espressione della esclusiva competenza statale che da un lato ha inasprito il divieto di ricerca idrocarburi in mare e dall'altro ha prorogato i titoli abilitativi già rilasciati realizzando un bilanciamento non implausibile tra salvaguardia dell'ambiente e tutela di interessi economici rilevanti dei gestori.
Acque - Via - Ricerca e prospezione idrocarburi in mare - Articolo 1, comma 239, legge 208/2015, articolo 6, comma 17, Dlgs 152/2006 - Divieto nelle aree protette e entro le 12 miglia dalla costa - Proroga per i titoli abilitativi rilasciati fino alla vita utile del giacimento - Nozione di titolo abilitativo - Concessione di coltivazione - Riferimento anche alla prospezione e ricerca - Esclusione
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