Impianto di gestione rifiuti, assenso edificatorio limita la Via
Via (Pua-Paur) / Vas (Giurisprudenza)
La compatibilità ambientale (Via) del progetto di un impianto di rifiuti speciali non pericolosi va valutata in base alle norme esistenti al momento in cui l'autorizzazione è stata attivata e assentita sul piano edificatorio.
Lo ricorda il Tar Veneto nella sentenza 29 dicembre 2016, n. 1425 con la quale ha accolto le doglianze di una azienda del veronese che si era vista negare la compatibilità ambientale in sede di Via per un Impianto di gestione rifiuti speciali non pericolosi. Il parere negativo di compatibilità ambientale era stato rilasciato in base alle previsioni del nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali che però era entrato in vigore dopo che il progetto di intervento, cui la procedura di Via accedeva, era già stato assentito sul piano edificatorio.
Per i Giudici veneti la procedura di Via ex Dlgs 152/2006 non va considerata in modo isolato ma è parte di un segmento di un procedimento contraddistinto da una serie di atti funzionale all'ottenimento del medesimo bene della vita evidenziato già dal primo atto della sequenza, il permesso di costruire richiesto. Pertanto ai fini della certezza del diritto e del legittimo affidamento dell'impresa la compatibilità ambientale di un progetto va valutata in base alle norme esistenti sia al momento in cui il procedimento è stato attivato e autorizzato sul piano edificatorio sia al momento dell'incardinazione della domanda di Via.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte II - Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia
Rifiuti - Impianto di gestione di rifiuti speciali non pericolosi - Autorizzazione - Compatibilità ambientale - Articolo 23, Dlgs 152/2006 - Procedimento di Via - Applicazione delle norme esistenti quando il progetto è stato assentito sul piano edificatorio - Necessità
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